Trasferimento personale collocato a riposo
Una normativa poco conosciuta dal personale è quella contenuta nell’art. 23 della legge 836/73 (legge missioni e trasferimenti), secondo cui “Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennità ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 18, 19 e 20 e l'indennità di prima sistemazione per il trasferimento dall'ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto alle predette indennità ed ai rimborsi si perde se, entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi movimenti. Nel caso di godimento di alloggio di servizio e conseguente cambio di abitazione nell'ambito dello stesso Comune è corrisposta l'indennità di cui all'art.24 della presente legge. Qualora la famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo si trasferisca al domicilio eletto da una località diversa dall'ultima sede di servizio, le indennità ed i rimborsi previsti dal primo comma del presente articolo spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto in caso di trasferimento dall'ultima sede di servizio.
Pertanto, sia al personale che cessa dal servizio che ai suoi eredi spettano:
a) se appartenente al personale delle forze di polizia e ai dirigenti penitenziari, i rimborsi e le indennità spettanti al personale trasferito d’ufficio previsti dagli art. 18, 19, 20 e 24 della legge 836/3 (rimborso spese masserizie, spese imballaggio, spese viaggio, diarie trasferta per sè e per i propri familiari, ind. prima sistemazione);
b) se appartenente al personale del comparto ministeri, solamente l’indennità di prima sistemazione.
I rimborsi e le indennità spettano in caso di:
a) collocamento a riposo per limite di età;
b) trasferimento effettivo dall’ultima sede di servizio a un domicilio eletto anche nello stesso comune della sede di servizio, sia del pensionato e sia degli eredi.
L’indennità di prima sistemazione corrisposta al dipendente in servizio trasferito d’ufficio è soggetta al contributo previdenziale e, dedotto questo, alla ritenuta erariale. Invece, quella corrisposta al personale collocato a riposo o ai suoi eredi va soggetta soltanto alla ritenuta erariale e non anche alle ritenute previdenziali.
Per quanto concerne la ritenuta erariale l’art.3, comma sette, del D.leg.vo n.314 del 2/9/97 dispone che le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a 3 milioni (euro 1.549,37), per i trasferimenti all’interno del territorio nazionale e 9 milioni (euro 4.648,11) per quelli fuori dal territorio nazionale. In sostanza, fino all’importo di euro 1.549,37 si paga soltanto il 50% di irpef.
Per quanto riguarda, invece, le ritenute previdenziali (contributo inpdap), va fatta una doverosa precisazione, in quanto spesso gli operatori contabili non distinguono i dipendenti pubblici dai pensionati.
Infatti, queste ultime si applicano sulla retribuzione fissa ed accessoria corrisposta al personale in servizio, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 335/95, e non sulle indennità corrisposte ai pensionati o ai loro eredi per eventi sopravvenuti dopo il collocamento a riposo.
Invero, con il collocamento a riposo il personale perde lo status di dipendente pubblico e quindi non rientra nell’applicazione della legge 335/95 che istituì il contributo pensionistico. Anche la Ragioneria generale dello Stato, con la circolare n. 79 del 6/12/96 (pag.9), precisa che il contributo in questione si applica sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti pubblici.
D’altra parte, detto contributo non servirebbe per la riliquidazione della pensione e quindi costituirebbe un contributo a fondo perduto con danno a carico del beneficiario. A maggior ragione quanto sopra è ovvio quando trattasi di pagare l’indennità agli eredi del dipendente in servizio o del pensionato.
|