Esecuzione forzata sui beni dello Stato Stampa

L’art. 1-ter del D.L. 143/08, convertito in legge 181/08, ha disposto che non sono più soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per forniture e servizi aventi finalità giudiziaria e penitenziaria.

Al riguardo, è stata emanata la lettera circolare del 24/11/08 n. 0402978  per precisare che gli atti di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle Tesorerie provinciali dello Stato.

In sostanza, davanti ad una minaccia di azione legale da parte di un fornitore, la Direzione può avvertire lo stesso che l’esito risulterebbe negativo, ai sensi della normativa di cui sopra, in modo da tacitare le pur giuste richieste della ditta ed evitare contenziosi inutili.