Superiore gerarchico - corrispondenza Stampa

L’art. 16 del T.U. del pubblico impiego (D.P.R. 3/57) prevede dei particolari doveri verso il superiore gerarchico, tra i quali l’obbligo di inoltrare corrispondenza o istanze del dipendente verso gli Uffici superiori, per il tramite del Direttore dell’istituto ove presta servizio.

Senonchè, l’art. 71 del decreto legislativo 165/01 (nuovo testo unico del pubblico impiego), nell’allegato A), tra le numerose norme abrogate, ha incluso l’art. 16 del suddetto D.P.R.

Ne consegue che per il personale amministrativo e tecnico del comparto Ministeri non è più obbligato a trasmettere proprie istanze, per il tramite del Direttore, al provveditorato regionale o al Dipartimento dell’A.P.

L’art. 16 predetto rimane, però, in vigore per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, in quanto tale personale non è destinatario dell’art. 71 del decreto legislativo 165/01.