Canoni alloggi demaniali amministrazione penitenziaria e prescrizione quinquennale Stampa

Con il D.P.R. 314/06 è stato approvato il regolamento per la assegnazione e la determinazione degli alloggi demaniali dell’amministrazione penitenziaria.


Tale regolamento prevede una particolare procedura per la determinazione dei canoni che comporta un prezzo inferiore a quello del libero mercato.

 

Poiché il regolamento non è stato ancora applicato per la mancanza di direttive del Dipartimento dell’A.P., molti utenti degli alloggi demaniali stanno continuando a pagare il canone a libero mercato a prezzi altissimi.

Pertanto, si riporta la normativa precedente che occorrerebbe richiamare per la determinazione dei canoni per il periodo precedente all’entrata in vigore del succitato regolamento.

“ La determinazione dei canoni degli alloggi demaniali degli istituti penitenziari è assai controversa in quanto l’amministrazione finanziaria non ha recepito il concetto che gli alloggi suddetti sono da ritenersi “alloggi di servizio” e quindi erroneamente applica la legge 431/98, che ha abolito la normativa dell’equo canone, determinando i canoni “a libero mercato” imponendo fitti altissimi per alloggi siti all’interno degli istituti o adiacenti

La giurisprudenza, invece, è di diverso avviso ed è arrivata a stabilire che per gli alloggi di servizio vanno ancora applicati i parametri previsti dalla legge sull’equo canone (legge 392/78).

Infatti, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 417 del 24/11/1994, (allegato 2) ha precisato che sono considerati “alloggi di servizio in senso lato” quegli alloggi dati in concessione al personale condizionatamente alla prestazione “in loco” di un determinato servizio. Ed è il caso degli alloggi degli istituti penitenziari i quali sono dati in “concessione” ai soli dipendenti che prestano servizio nella casa circondariale che ha in uso gli alloggi, ai sensi dell’art. 116 del regio decreto 2041/1940.

Pertanto, sia la concessione degli alloggi a propri dipendenti e sia la determinazione dei canoni, sono regolamentati da una normativa speciale e quindi sottratte al regime ordinario della legge 431/98.

D’altra parte, il D.P.R. in corso di definizione, all’art. 1 classifica gli alloggi demaniali dell’amministrazione penitenziaria in: alloggi di servizio in uso gratuito e alloggi di servizio in temporanea concessione (a pagamento). Sempre tale D.P.R. prevede un particolare calcolo per la determinazione del canone, proprio per la particolare natura degli alloggi demaniali carcerari

Quindi, una volta chiarito che gli alloggi dell’amministrazione penitenziaria sono “alloggi di servizio” in concessione ai dipendenti, o gratuiti (quelli cioè dati al Comandante e al Direttore), va tenuta in debita considerazione la deliberazione della Corte dei conti n. 9 del 31/1/2000, secondo cui tali alloggi sono sottratti al regime ordinario della legge 431/98 e che anche dopo l’emanazione di tale legge 431/98 deve ritenersi tuttora applicabile l’originario sistema previsto dalla legge 492/78, in quanto il richiamo alla predetta normativa contenuto dell’art. 23 della legge 146/98, non può essere inteso come “rinvio dinamico” quanto piuttosto come contenente una “ultrattività delle norme abrogate” e quindi restano validi e tuttora applicabili i criteri di determinazione dei canoni ancorati all’equo canone.

Tale orientamento della Corte dei conti è stato confortato dal parere del Consiglio di Stato del 4/6/2001, secondo cui il richiamo dell’art. 23 della legge 146/98 non sia di tipo dinamico e pertanto la legge 392/78 continua a rappresentare il parametro reale e concreto di riferimento per i canoni degli alloggi di servizio.

Infine, va ricordato che per il pagamento dei canoni va applicata la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 del codice civile, come sancito dalla Corte di cassazione con sentenza n. 2457 del 23/5/89, secondo la quale i canoni di concessione demaniale sono assimilabili ai canoni di locazione per i quali si applica la prescrizione quinquennale.