Doveri del contabile di cassa Stampa

Dalla cronaca si legge che una contabile di cassa di una Casa circondariale della sardegna sia stata rinviata in giudizio per il reato di “interruzione di pubblico servizio”, per non aver provveduto alle riscossioni e ai pagamenti delle gestioni di bilancio e del fondo detenuti.

La predetta si era giustificata asserendo che non gli erano mai stati consegnati i titoli di spesa, in quanto mai preparati dal capo area e firmati dal Direttore, come previsto dal regolamento di contabilità carceraria (art. 729).

Poiché il capo area era stato assente per un lungo periodo, i predetti titoli non venivano preparati e quindi la contabile della cassa non poteva eseguire le riscossioni e i pagamenti, né poteva prepararli, perché tale compito non è del contabile che, come prescrive l’art. 330 del regolamento, esegue le riscossioni ed i pagamenti autorizzati dal Direttore.

Si sono susseguiti ordini illegittimi che imponevano al contabile della cassa di preparare ugualmente i titoli e poi eseguirli.

In verità, ciò avviene spesso nella prassi che, anche se illegittima, assicura almeno i servizi contabili dell’istituto ma, in caso di rifiuto del contabile, deve essere il Direttore incaricare altro funzionario dell’area ragioneria, ma diverso dal contabile, al fine di assicurare la continuità dei servizi contabili.

Ma rifiutarsi a una prassi illegittima, che tra l’altro è stata oggetto di continui rilievi da pare degli organi di controllo, può essere oggetto di un capo di imputazione in sede penale ?

Ora ci si domanda: come può un giudice rinviare in giudizio una persona che non è tenuta, per legge, a espletare un determinato compito.

E’ noto che il giudice deve applicare la legge e non la prassi illegittima o circolari o ordini di servizio. La violazione di queste ultime disposizioni comporta una responsabilità solo disciplinare e, peraltro, l’incolpata era stata già assolta in sede disciplinare.