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LE ATTIVITA'  DEL  CAPO  AREA

AMMINISTRATIVO-CONTABILE

 

 

Da più parti provengono richieste di chiarimenti in merito alle attività del capo area amministrativo-contabile, secondo le quali quest’ultimo non dovrebbe svolgere anche la mansione di addetto al riscontro contabile, in quanto tale funzione sarebbe incompatibile con le attività di supporto e di istruzione dell’iter amministrativo-contabile concernenti le fasi del procedimento di spesa di competenza del funzionario delegato.

Al riguardo, va ricordato che l'art. 301 del regio decreto n. 787 del 1931[1] (1) dispone che: "il ragioniere dirige il servizio di ragioneria e appone il visto sui titoli di spesa emessi dal Direttore e risponde in solido con questi per le spese in eccedenza"

Questa importante norma trasferì di fatto i compiti del vice direttore, indicati nell'art. 729 del regolamento di contabilità carceraria del 1920, al rag. capo (ora capo area), e dispose espressamente che le funzioni di riscontro contabile e di direzione dell’ufficio ragioneria fossero svolte da un unico ragioniere.

D'altra parte, il capo area è il funzionario che dirige l'ufficio ragioneria e sorveglia il lavoro degli addetti a tale ufficio (contabile di cassa, del materiale, collaboratori amministrativi). Se la funzione di addetto al riscontro contabile fosse affidata a un impiegato dell'ufficio ragioneria risulterebbe che quest'ultimo controlla l'attività del suo capo area ! mentre è il capo area che deve controllare l'operato dei suoi collaboratori.

Sarebbe una stortura contabile. ma vi è di più: il contabile di cassa e quello del materiale non possono svolgere anche l'attività di riscontro contabile, in quanto le funzioni sono incompatibili e, visto che negli istituti carcerari non vi sono più di due o tre ragionieri (capo area, cassiere e contabile del materiale), non è possibile affidare il compito ad altro funzionario contabile che non sia cassiere o contabile del materiale.

Nè il Direttore può affidare il riscontro contabile ad un impiegato amministrativo (collaboratore) perchè il suddetto art. 301 prevede che il riscontro contabile venga esercitato soltanto dal ragioniere.

Peraltro, la circolare n. 0059879 del 15/2/05 dell'Ufficio del bilancio del Dipartimento ha stabilito che le due funzioni sono inscindili e che vanno svolte da un unico funzionario contabile di grado più elevato.