indennità prima sistemazione pensionati - ritenute Stampa

Trasferimento personale collocato a riposo

Una normativa poco conosciuta dal personale è quella contenuta nell’art. 23 della legge 836/73 (legge missioni e trasferimenti), secondo cui “Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipen­dente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennità ed i rimborsi previsti nei preceden­ti articoli 18, 19 e 20 e l'indennità di prima sistemazione per il trasferimento dall'ultima sede di servizio a un domicilio elet­to nel territorio nazionale. Il diritto alle predette indennità ed ai rimborsi si perde se, entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi movimenti. Nel caso di godimento di alloggio di servizio e conseguente cambio di abitazione nell'ambito dello stesso Comune è corri­sposta l'indennità di cui all'art.24 della presente legge. Qualora la famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo si trasferisca al domi­cilio eletto da una località diversa dall'ultima sede di servizio, le indennità ed i rimborsi previsti dal primo comma del presen­te articolo spettano in misura non eccedente l'importo che sa­rebbe dovuto in caso di trasferimento dall'ultima sede di ser­vizio.

Pertanto, sia al personale che cessa dal servizio che ai suoi eredi spettano:

a) se appartenente al personale delle forze di polizia e ai dirigenti penitenziari, i rimborsi e le indennità spettanti al personale trasferito d’ufficio previsti dagli art. 18, 19, 20 e 24 della legge 836/3 (rimborso spese masserizie, spese imballaggio, spese viaggio, diarie trasferta per sè e per i propri familiari, ind. prima sistemazione);

b) se appartenente al personale del comparto ministeri, solamente l’indennità di prima sistemazione.

I rimborsi e le indennità spettano in caso di:

a) collocamento a riposo per limite di età;

b) trasferimento effettivo dall’ultima sede di servizio a un domicilio eletto anche nello stesso comune della sede di servizio, sia del pensionato e sia degli eredi.

L’indennità di prima sistemazione corrisposta al dipendente in servizio trasferito d’ufficio è soggetta al contributo previdenziale e, dedotto questo, alla ritenuta erariale. Invece, quella corrisposta al personale collocato a riposo o ai suoi eredi va soggetta soltanto alla ritenuta erariale e non anche alle ritenute previdenziali.

Per quanto concerne la ritenuta erariale l’art.3, comma sette, del D.leg.vo  n.314 del 2/9/97 dispone che le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti,  non concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a 3 milioni (euro 1.549,37), per i trasferimenti all’interno del territorio nazionale e 9 milioni (euro 4.648,11) per quelli fuori dal territorio nazionale. In sostanza, fino all’importo di euro 1.549,37 si paga soltanto il 50% di irpef.

Per quanto riguarda, invece, le ritenute previdenziali (contributo inpdap), va fatta una doverosa precisazione, in quanto spesso gli operatori contabili non  distinguono i dipendenti pubblici dai pensionati.

Infatti, queste ultime si applicano sulla retribuzione fissa ed accessoria corrisposta al personale in servizio, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 335/95, e non sulle indennità corrisposte ai pensionati o ai loro eredi per eventi sopravvenuti dopo il collocamento a riposo.

Invero, con il collocamento a riposo il personale perde lo status di dipendente pubblico e quindi non rientra nell’applicazione della legge 335/95 che istituì il contributo pensionistico. Anche la Ragioneria generale dello Stato, con la circolare n. 79 del 6/12/96 (pag.9), precisa che il contributo in questione si applica sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti pubblici.

D’altra parte, detto contributo non servirebbe per la riliquidazione della pensione e quindi costituirebbe un contributo a fondo perduto con danno a carico del beneficiario. A maggior ragione quanto sopra è ovvio quando trattasi di pagare l’indennità agli eredi del dipendente in servizio o del pensionato.