forniture, servizi e lavori in economia Stampa

FORNITURE, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA

(ex procedure in economia)[1]

 

1) Premessa

L’art. 125 del codice dei contratti del 2006 prevedeva la procedura in economia delle forniture, servizi e lavori, per importi inferiori alle soglie comunitarie.

Senonchè, il nuovo codice degli appalti, approvato con il decreto legislativo n.50 del 2016, ha abrogato interamente il suddetto Codice del 2006 e non fa alcun cenno alle procedure in economia che, in tal modo, si ritengono ora inesistenti. Di conseguenza, sono da ritenersi decaduti i regolamenti che disciplinavano le procedure in economia (leggasi l’articolo riportato alla fine tratto dal sitto www.appalticontratti) e quindi anche il regolamento dell’Amministrazione penitenziaria del 2002, che disciplinava le forniture, servizi e lavori in economia fino all’importo di euro 130.000.

Infatti, le nuove disposizioni stabiliscono che fino all’importo di euro 40.000,  le forniture, servizi e lavori possono essere dati in “affidamento diretto”,  previa gara ufficiosa e senza formalità contrattuali, in quanto l’affidamento avviene sulla base di scambio di corrispondenza commerciale (art. 32, comma 14).

Per importi superiori ai 40.000 euro e fino alle soglie comunitarie (135.000 euro per le forniture e 209.000 per i servizi, un milione di euro per i lavori), gli appalti vengono aggiudicati previa la procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando gara e senza la stipula di un contratto pubblico, bensì con una scrittura privata (art.32, comma 14).

Quindi la nuova normativa non fa alcun cenno alla dicitura “procedura in economia”, tuttavia, fino agli importi di cui sopra, la nuova procedura “in sostanza” può ritenersi comunque “in economia”, in quanto è una procedura ufficiosa senza la presenza di un ufficiale rogante e senza la stipula di un contratto pubblico.[2]

 

2) I lavori in economia

Va premesso che la legge di stabilità del 2016 (208/15) ha previsto al comma 501 dell’art. 1 il ricorso alle convenzioni Consip anche le attività di manutenzione. Pertanto, per lavori di manutenzione non oggetti di convenzione va applicato il  Nuovo codice degli appalti, che prevede le seguenti procedure:

A) in amministrazione diretta, quando il Direttore dell'ufficio acquista direttamente i materiali ed impiega mano d'opera dei dipendenti dell'amministrazione  (è il caso tipico dei lavori in economia eseguiti dai detenuti negli Istituti penitenziari). Nell’amministrazione penitenziaria il ricorso a tale procedura viene applicato quando trattasi di lavori di piccola mole che non richiedano notevoli mezzi d'opera, nè speciali attrezzature tecniche e quando l'amministrazione possegga mano d'opera idonea;

B) per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro si può procedere all’affidamento diretto.[3] In tal caso il ricorso va adeguatamente motivato e la scelta va fatta tra due o più preventivi di spesa. Per la procedura dell’affidamento diretto, che in sostanza riflette quella preesistente procedura in economia, non si stipula un regolare contratto, ma la negoziazione si effettua in base ad una corrispondenza di scambio di lettere commerciali (c.d. lettera contratto prevista dalla circolare 3138 del 1985), ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Nuovo codice degli appalti;

C) mediante la procedura negoziata (ex trattativa privata),[4] per lavori di importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro,  previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato. Per importi superiori a 150.000 euro, ma inferiori a un milione, previa consultazione di almeno 10 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato.  In questi casi, i lavori vengono affidati mediante scrittura privata tra l’impresa e l’ammini-strazione (lettera contratto), ai sensi dell’art. 32.

 

2) Forniture e servizi in economia

Va premesso che la legge 296/06 ha previsto che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (135.000 euro per le forniture e 209.000 euro per i servizi),  ma pari o superiore a 1.000 euro, ai sensi dell’art.1, comma 502 e 503, della legge 208/15 (legge stabilità per il 2016), le amministrazioni devono fare ricorso al “mercato elettronico“,  per quelle tipologie di generi e servizi che sono stabilite dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze,[5] ovvero alle convenzioni Consip.

Nel caso in cui i generi o i servizi non rientrino tra quelli del “mercato elettronico” o delle “convenzioni Consip”,  le Direzioni provvedono direttamente seguendo la procedura contrattuale, qualora l’importo supera la soglia comunitaria, oppure procedono all’affidamento diretto o alla procedura negoziata (ex procedura in economia), se l’importo è inferiore a tale limite.

Pertanto, a seguito dell’entrata in vigore del Nuovo codice degli appalti, approvato con il decreto legislativo n.50 del 2016, la procedura per l’affidamento dei servizi e forniture è la seguente:[6]

a) fino ad un importo di 40.000 euro[7] le forniture e i ser­vizi (fuori delle convenzioni Consip o del mercato elettronico) possono essere date in affidamento diretto a Ditta di fiducia della Direzione, la quale tuttavia dovrà avere cura di sondare informalmente il mercato al fine di individuare una Ditta che possa eseguire la fornitura o il servizio garantendo la neces­saria affidabilità, nonchè le condizioni più vantaggiose per l'amministrazione. Invero, anche se per importi inferiori a 40.000 euro l’amministrazione può procedere liberamente, è opportuno che l’individuazione della Ditta di fiducia avvenga sulla base di criteri obiettivi, trasparenti e imparziali.[8] L'atto contrattuale consistente nella lettera di affidamen­to forniture o servizi (lettera contratto),  non va registrato fiscalmente in quanto trattasi di una scrittura privata non autenticata e quindi non va annotata  neanche nel registro repertorio, ove per legge vanno indicati soltanto i contratti soggetti a registra­zione fiscale;[9] [10] [11] [12]

b) per importi da euro 40.000 a 135.000, per le forniture, e da euro 40.000 a euro 209.000, per i servizi, si applica l’art.36, comma 2, lettera b) che prevede  la procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. In questo caso si stipula una scrittura privata tra l’impresa e l’amministrazione (art.36, comma 14);

c) per importi superiori a 135.000 euro per le forniture e 209.000 per i servizi, si espleta la procedura comunitaria (gara europea), prevista dalle disposizioni vigenti.

Infine, anche per le forniture e servizi in economia è prevista l’acquisizione del Durc (certificato regolarità contributiva).  Ma, per importi fino a 20.000, è sufficiente acquisire una autodichiarazione da parte dell’impresa.[13]

E’ prevista, altresì, l’indicazione del codice identificativo di gara (CIG), salvo nel caso in cui si provvede ad acquisti in economia di modesta entità e di facile consumo. [14]

 

 


[1] Stralcio da “Il funzionario delegato dell’A.P.” edizione 2016 e da “Il manuale dell’operatore penitenziario” edizione 2016

[2] Per un ampliamento dell’argomento leggasi “Il Funzionario delegato dell’A.P.”

[3] Art.36 del Nuovo codice degli appalti (decreto legislativo 50/16)

[4] Art. 63 del Nuovo codice dei contratti

[5] Lettera circolare n. 407294 del 27/12/06

[6] Art. 36 del Nuovo codice degli appalti

[7] Art. 36 del nuovo codice degli appalti (decreto legislativo 50/16)

[8] Le Direzioni potranno procedere all’acquisizione di “preventivi cornice”. Tuttavia, è opportuno che venga redatto un verbale dal quale si rilevi la procedura adottata per la scelta della Ditta.

[9] Il Ministero con la circolare 3138 del 4/11/85 ha trasmesso il fac-simile della lettera contratto e con la lettera circolare n. 540413 del  4/2/82 il fac-simile dell’atto d'obbligo.

[10] Lettera circolare n.150222 del 28/3/88

[11] Ovviamente, nulla vieta che le lettere contratto possano essere registrate fiscalmente e annotate nel registro repertorio.

[12] Tale atto contrattuale non va registrato presso l'ufficio del re­gistro trattandosi di scrittura privata non autenticata, giusto parere espresso dal Ministero  delle finanze (lettera circolare n. 150222 del 28/3/88) .

[13] Parere della Ragioneria generale dello Stato prot. N. 51304 del 7/5/09

[14] Determinazione n. 8 del 2010 dell’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ALLEGA UN ARTICOLO PUBBLICATO SUL SITO: WWW.APPALTIECONTRATI.IT

 

 

Appalti: le acquisizioni in economia non esistono più con buona pace dell’Anac

L. Oliveri (www.appaltiecontratti.it 5/9/2016)

 

Un dato della nuova disciplina degli appalti pubblici è incontrovertibile: l’articolo 125 del d.lgs 163/2006, che disciplinava le acquisizioni in economia, è stato abolito e non è stato riprodotto dal nuovo codice, il d.lgs 50/2016.

Quando una norma viene abolita, significa che essa perde la propria efficacia: non può regolare più la fattispecie da essa contemplata. Tradotto in altri termini, dal 19 aprile 2016 non esiste più nessuna disposizione legislativa che regoli le acquisizioni in economia.

Questo punto di partenza dovrebbe apparire fondante e decisivo per la questione e, addirittura, osservato questo elemento di fatto e diritto, non vi sarebbe bisogno di aggiungere nient’altro, se non che divengono di conseguenza inapplicabili i regolamenti o i provvedimenti con i quali le amministrazioni pubbliche hanno regolato le procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia nel vecchio regime.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERARDO CANORO