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E’ stata pubblicata la nuova edizione 2016 del "Codice di contabilità di amministrazione e contabilità penitenziaria", contenente la raccolta della normativa e circolari dal 1920 al 2016.  Sono state poi aggiornate le edizioni del "Funzionario delegato dell'A.P." e del "Manuale dell'operatore penitenziario" con le recenti normative della riorganizzazione del Ministero e del Dipartimento e della materia contrattuale. Cliccare su "pubblicazioni" per visionare gli indici dei testi. Sempre su "pubblicazioni" è visibile la mia monografia "Una vita vissuta per il carcere"

 
Sentenze Collegio Arbitrale di Disciplina PDF Stampa E-mail

 

SI RIPORTANO, DI SEGUITO, ALCUNE DECISIONI DEL COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA

IN MATERIA DI CONTABILITA’ PENITENZIARIA



COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA

IV SEZIONE

il collegio arbitrale di disciplina, quarta sezione, composto dai signori:

1) Pastena Ugo                                 Presidente

2) Canoro Gerardo            componente - relatore

3) Scotucci Rossama         componente

4) Moscagiuri Francesco      componente

5) Paolucci Maria                 componente

nella seduta dell' 19/7/2004 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso presentato l' 11/5/04 dal contabile C3 D.A. in servizio presso la Casa circondariale di M., avverso la sanzione della multa di 4 ore inflitta in data 19/4/2004 dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, notificata il 24/4/2004.

IN FATTO E IN DIRITTO

L'Ufficio del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con atto di contestazione del 22/12/03 addebitava al rag.. D.A. di essere venuto meno all'obbligo di collaborare con diligenza con il Direttore della Casa circondariale di M., perché quale responsabile dell'area amministrativo-contabile non operava come dovuto, de­terminando varie irregolarità contabili rilevate nel corso della visita ispettiva del Provveditorato regionale di Bologna. .

In particolare veniva contestato:

a)la liquidazione di ore straordinarie in misura superiore a quelle previste;

b)l'utilizzo di fondi di bilancio del cap. 1768, relativo ai detenuti tossicodipendenti, per il pagamento

di condizionatori d'aria per gli uffici della Direzione;

c)l'omesso controllo sulla vendita dei prodotti del tenimento agricolo e la discrasia tra i ricavi e le spese.

Il rag. D.A. con il ricorso presentato l' 11/5/2004 ha addotto le seguenti giustificazioni:

a) in riferimento all'addebito di cui al punto a): ha consegnato a questo Collegio una copiosa documentazione dalla quale si evince che il Provveditorato regionale di Bologna nell'assegnare il monte ore complessivo, conferì alla Direzione della Casa circondariale di M. la facoltà di effettuare compensazioni tra il personale amministrativo dello stesso i­stituto, anche di area diversa, purchè non fosse superata la somma complessiva assegnata. Al riguardo va sottolineato che l'incolpato nel redigere i prospetti di liquidazione dei compensi si è basato sui dati indicati nel prospetti delle presenze a firma del Direttore dell'istituto, che au­torizzava la liquidazione;

b) in riferimento al punto b): l'incolpato ha affermato di aver fatto presente al Direttore come imputare la spesa dei condizionatori d'aria e che quest'ultimo ordinò verbalmente che l'imputazione potesse essere fatta sul cap. 1768, come da accordi intrapresi con il sig. Provveditore regionale di Bologna, non smentiti dall'amministrazione;

c) in merito all'addebito di cui al punto c): il rag. D.A. con più relazioni depositate in occasione della visita ispettiva del Provveditorato regionale di Bologna ha dimostrato di aver richiesto al Direttore chiarimenti e la regolarizzazione sulle forniture di acquisto dei prodotti del tenimento agricolo. Le risposte del Direttore sulle relazioni confermano l'assunto del D.; inoltre, circa la discrasia tra i ricavi e le spese, l’incolpato ha ampiamente dimostrato l'evidenza di intempestività nel versamento del ricavato della vendita dei prodotti alle casse dell'istituto senza ottenere nessun intervento efficace e necessario da parte dei Diretto­re, il quale, come è noto, è tenuto a intervenire con i propri poteri quale autorità dirigente, affinchè vengano eliminati gli inconvenienti rappresentati dai collaboratori.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Collegio, dopo aver esaminato la documentazione allegata al ricorso, è venuto nella determinazione che le giustificazioni addotte dal contabile C3 rag. D.A., possano ritenersi degne di accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.

Tale convincimento è fondato sulla considerazione che il Direttore di un istituto penitenziario nello svolgimento della mansione di funzionario delegato, è il responsabile delle spese ordinate e appone il visto di liquidazione della spesa indicata nei prospetti contabili preparati dal ragioniere, il quale compila gli stessi in base alla documentazione fornita dai va­ri uffici dell'istituto, controfirmati dal Direttore e dall'ispettore comandante (come avviene ad es. nel caso di pagamento di compensi per lavoro straordinario, di mercedi ecc.) oppure in base alle indicazioni del Direttore funzionario delegato (come è avvenuto in occasione del pagamento dei condizionatori d'aria).

Non va trascurato che la normativa contabile dispone che il funzionario delegato risponde degli ordini di pagamento disposti per fini diversi da quelli per cui viene autorizzata l'apertura di credito, salvo che non dimostri che la spesa illegittima sia stata impegnata a van­taggio e per necessità dell'amministrazione. Quindi questo collegio non può non ritenere in fondate le incolpazioni di cui ai punti a) e b).

Ancora, il Direttore con l’apporre ol visto di liquidazione della spesa effettua un con­trollo di legittimità, oltre che di merito, che può comportare il diniego del visto e quindi il ri­fiuto di pagare la spesa, cosa che nei fatti addebitati all'incolpato non è avvenuto.

In sostanza, come è costantemente affermato dalla giurisprudenza (da ultimo "vedasi la decisione della Corte dei conti regione Emilia n.2026 del 25/9/(3) ... il Direttore al vertice della struttura gerarchica dell'organizzazione del singolo istituto carcerario deve sopra intendere a tutte indistintamente le parti del servizio, dare gli ordini opportuni, curare la scru­polosa osservanza delle leggi, dei contratti, autorizzare i pagamenti, i movimenti di entrata e di uscita, di carico e scarico delle materie        ..ecc.

Ne consegue che se il ragioniere avesse eventualmente redatto errati prospetti contabili il Direttore avrebbe dovuto dare le opportune direttive per la modifica degli stessi ovvero se il ragioniere avesse preparato un titolo di spesa con una imputazione errata, il Funzionario delegato all'atto della firma di emissione del titolo stesso avrebbe dovuto accertare l'esatta imputazione e farla modificare se necessario.

Pertanto, anche in relazione alle giustificazioni addotte, appare infondata l'imputazione di scarsa collaborazione, diligenza e mancato controllo, atteso che dalla documentazione for­nita dal rag. D.A risulta chiaramente che lo stesso faceva presente alcune irregolarità e in altre occasioni chiedeva chiarimenti al Direttore su come comportarsi. Anzi, più volte il D. aveva rappresentato sempre al Direttore l'esistenza di problemi che dovevano esse­re risolti dallo stesso, il quale ai sensi della normativa vigente è dotato di quel potere decisionale e di intervento necessario per rimuovere gli ostacoli al buon andamento dell' amministrazione.

Ne consegue che anche l'imputazione di cui al punto c) è da ritenersi infondata.

In occasione poi dell'audizione il rag. D.A. ha rappresentato a questo Collegio l'esistenza di una nota del Provveditorato regionale di Bologna che discolpava l'area ammini­trativo-contabile a seguito della visita ispettiva effettuata alla casa circondariale di M., nota che non ha potuto presentare a questo collegio in quanto non gli è stata consegnata dall’amministrazione (anche con possibili omissis, se ritenuti necessari), nonostante le ripetute richieste fatte formalmente secondo la legge 241/90.

Infine, nell'applicazione della sanzione non si è tenuto conto del principio della gradualità e proporzionalità delle sanzioni e dell'assenza di procedimenti disciplinari (art. 13 del CCNL del 12/612003), nonché del lodevole servizio prestato dall'incolpato in 35 anni di servizio nell'amministrazione penitenziaria (incarichi ispettivi, incarico di ricostruire la contabi­lità della casa circondariale di Rimini, premio in denaro, incarichi presso altri istituti ecc.).

P.Q.M

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la sanzione disciplinare della multa di quat­tro ore inflitta al Rag. D.A. dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in data 19/4/04




­IL COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA

SEZIONE V

L'anno 2005 il giorno 14 del mese di luglio in Roma, presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Collegio Arbitrale di disciplina, riunito nelle persone dei Signori:

Maria Pia Pagliaro Presidente

Carlo hendel componente

Maria Pia Giangiordano componente

Mario Carotenuto componente relatore

Salvatore Cieco Componente


ha assunto la seguente

DECISIONE

sul ricorso presentato dal Sig.ra S.M., Contabile nella posizione economica di B3, in servizio presso la Casa Circondariale di ……, avverso la sanzione disciplinare del rimprovero scritto, irrogata con provvedimento del Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell' Amministrazione Penitenziaria datato 19 aprile 2005.

FATTO

Con il provvedimento indicato in premessa è stata irrogata alla Sig.ra S.M., Contabile nella posizione economica di B3, in servizio presso la Casa Circondariale di ……. la sanzione del rimprovero scritto per avere, con il suo comportamento non rispettato le disposizioni del CCNL, in particolare per avere posto in essere comportamenti in violazione del dovere del pubblico dipendente di mantenere, nei rapporti interpersonali e con gli utenti, una condotta uniformata a principi di correttezza.

Il procedimento disciplinare prendeva avvio a seguito della presentazione di una relazione di servizio, redatta il 17.11.04, con la quale la Capo dell'area ragioneria segnalava al Direttore dell'istituto penitenziario il comportamento tenuto dalla Sig.ra S.M., Contabile B3 ivi in servizio, che in occasione di vari inviti a dare priorità a specifici adempimenti contabili lamentava, con voce alta e toni aggressivi l'interferenza del Capo area. Fatti tutti accaduti in ampio arco temporale sino a giungere al 16 novembre 2004.

Il Direttore dell'Istituto trasmetteva al Dipartimento dell' Amministrazione Pe­nitenziaria e per conoscenza al Provveditorato Regionale A.P. di Firenze, in data 13.12.2004, la nota 1512/04 di richiesta di avvio del procedimento disciplinare per la Contabile, contestualmente comunicandone l'invio all' interessata.

Il 27 febbraio 2003 il Sig.ra S.M. all'audizione per la discol­pa presentava una memoria difensiva e successivamente, il 19.04.05, il Direttore Generale dell'Ufficio del Personale del DAP applicava alla dipendente la sanzione disci­plinare del rimprovero scritto.

L'incolpata, in data 10 maggio 2005, ha interessato il Collegio Arbitrale di Disciplina del Ministero di Grazia e Giustizia con apposito ricorso prot. n° 0172486.

MOTIVI

La Sig.ra S.M. nel suo ricorso ha argomentato eccependo:

1. la mancata affissione del codice disciplinare, con conseguente violazione dell'art.25, p.10 CCNL;

2. la intempestività della contestazione;

3. la violazione del diritto alla difesa compiuta attraverso la secretazione parziale di atti inerenti il procedimento disciplinare;

4. l'illegittimità dell'atto di contestazione degli addebiti;

5. l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio per carenza degli elementi essenziali;

6. la mancata valutazione dei presupposti di fatto;

7. l'inidoneità della motivazione del provvedimento sanzionatorio a comminare la sanzione;

8. l'erroneità, in punto di merito, del provvedimento sanzionatorio e l'omessa disamina della memoria difensiva ed ha chiesto al Collegio Arbitrale di disciplina di dichiarare l'illegittimità e/o la nullità della sanzione comminata ed, in via subordinata, di ridurne l'entità.

Questo Collegio Arbitrale di Disciplina, esaminato il ricorso ha rilevato che l'obiezione di cui al punto l, nella parte in cui lamenta la violazione del disposto contrattuale che impone al datore di lavoro l'obbligo di pubblicazione del Codice di Comportamento, appare degna di pregio.

Occorre sottolineare che già con una precedente Decisione (10 giugno 2003) questo Collegio annullò una sanzione disciplinare irrogata all'incolpata con Provvedimento del Capo Dipartimento dell' A.P. del 20/21 febbraio 2003 per il mancato rispetto della prescrizione imposta dal comma lO dell'art 25 del CCNL.

Si ribadisce che l'ARAN, agenzia negoziale per le pubbliche amministrazioni, sin dall' epoca della stipula del primo CCNL ha correttamente sottolineato la nullità, provocata dall'inadempienza del datore di lavoro in materia di pubblicazione, con la nota illustrativa del 26 Giugno 1995 n° 2350 testualmente affermando: "L'operatività del nuovo codice disciplinare contemplato dall'art. 25 del CCN.L. è subordinata alla preventiva pubblicizzazione dello stesso secondo quanto previsto dal medesimo art. 25, comma 10. Tale adempimento, per giurisprudenza costante, è richiesto a pena di nullità delle norme in materia. Dall'attuazione di tale obbligo, cui le amministrazioni debbono procedere, qualora non vi avessero già provveduto, senza alcun indugio, decorrel'applicazione di tutte le disposizioni che fanno parte del Codice disciplinare."

D'altronde è stato lo stesso legislatore che, in primis, ha voluto che alla norma disci­plinare venisse dato un crisma di ufficialità, mediante l'affissione del codice e conformemente si sono espresse le sezioni unite della Cassazione nella decisione n.1208/1988 ( Cass. dir. Lav. 1988, 292), secondo cui: " Se è vero che il codice disciplinare aziendale è atto unilaterale ricettizio con funzione normativa, ...e se la destinataria del codice è la stessa collettività indeterminata (anche perchè continuamente variabile) dei lavoratori, neconsegue che in tanto esso produrrà effetti in quanto sia stato reso noto o conoscibile alla collettività cui è destinato; senza tale conoscibilità il codice disciplinare è improduttivo dieffetti in quanto giuridicamente inesistente".

La Suprema Corte ha accolto la tesi di questa sezione per la quale si può ritenere sen­z'altro esatto il rilievo che le diverse fonti, che qualificano come illeciti disciplinari determinati comportamenti del lavoratore, siano insuscettibili di applicazione diretta, ma richie­dano necessariamente, per la loro operatività, la trasfusione in una normative disciplinare da portarsi a conoscenza dei lavoratori con l'affissione, trattandosi dell'unico strumento di pubblicità previsto dalla legge.

Sul punto successivo il Collegio Arbitrale di Disciplina ha poi riscontrato che il Direttore della Casa Circondariale di Pistoia ha effettivamente ricevuto, in data 17 novembre 2004, la segnalazione inviata dal Capo area della ragioneria; se ne deduce che, in ossequio al termine contemplato dall'art. 24, 2° c, del C.C.N.L. "L'Amministrazione .......non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, se non previa contestazione scritta dell'addebito da effettuarsi tempestivamente e, comunque, non oltre venti giorni da quando l'ufficio istruttore...è venuto a conoscenza del fatto..." il Direttore della C.C. di …….., competente ai sensi dell'art 55, comma 4, del D. L.gs n° 165 del 30 marzo 2001, per l'irroga del rimprovero verbale, nonché di quello scritto (censura), avrebbe dovuto effettuare la rituale notifica dell' atto di contestazione entro, e non oltre il 7 dicembre 2004.

E' da rilevare che il CCNL 12 giugno 2003 del comparto Ministeri con il suo art.12 ha modificato l'art 24 del CCNL 1994/1997 (Sanzioni e procedure disciplinari) aggiungendovi il comma 10 "Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicato nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza che consentano la certezza delle situazioni giuridiche".

Sul punto successivo il Collegio Arbitrale di Disciplina ha poi riscontrato che il Direttore della Casa Circondariale di Pistoia ha effettivamente ricevuto, in data 17 novembre 2004, la segnalazione inviata dal Capo area della ragioneria; se ne deduce che, in ossequio al termine contemplato dall'art. 24, 2° c, del C.C.N.L. "L'Amministrazione .......non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, se non previa contestazione scritta dell'addebito da effettuarsi tempestivamente e, comunque, non oltre venti giorni da quando l'ufficio istruttore...è venuto a conoscenza del fatto..." il Direttore della C.C. di …….., competente ai sensi dell'art 55, comma 4, del D. L.gs n° 165 del 30 marzo 2001, per l'irroga del rimprovero verbale, nonché di quello scritto (censura), avrebbe dovuto effettuare la rituale notifica dell' atto di contestazione entro, e non oltre il 7 dicembre 2004.

E' da rilevare che il CCNL 12 giugno 2003 del comparto Ministeri con il suo art.12 ha modificato l'art 24 del CCNL 1994/1997 (Sanzioni e procedure disciplinari) aggiungendovi il comma 10 "Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicato nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza che consentano la certezza delle situazioni giuridiche".

La formale contestazione di addebiti effettuata dall'Ufficio per i procedimenti di­sciplinari del DAP riporta la data del 29 dicembre 2004, ben oltre i 20 giorni contrattual­mente previsti violando il principio della immediatezza della contestazione dell'addebito.

Sul motivo di cui al punto 3 del ricorso, al Collegio appare indubitabile che l'apposizione della formula in calce all' istanza di accesso del 10.01.05 prodotta dall'incolpata, - "Si autorizza visione e copia degli atti richiesti, con esclusione di quelli relativi agli atti istruttori da chiedersi al Competente Ufficio Ministeriale ai sensi della nota Dipartimentale n° 0460959-2004, regolarmente notificata. In pari data comunque si è provveduto d'Ufficio a trasmettere a mezzo fax il presente atto. Segreteria per esatto adempimento. 11.1-2005" firma illeggibile - costituisca un vulnus grave al diritto di difesa.

Invero il Datore di Lavoro, in questo caso il Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, per auspicabile prassi e per giurisprudenza ormai consolidata, al posto di frapporre artificiosi ostacoli al diritto di difesa del dipendente accusato, ed in osservanza del principio della buona fede, avrebbe dovuto porre in essere tutte quelle azioni amministrative tendenti ad agevolarne il corretto esercizio, nella pacifica convinzione che l'accertamento della verità contribuisca al corretto andamento della P.A.

Non appaiono degne di pregio le eccezioni di cui al punto 6 - mancata valutazione dei presupposti di fatto e di cui al punto 8 - erroneità in punto di merito del provvedimento sanzionatorio e omessa disamina della memoria difensiva, ma non può affermarsi altrettanto per le doglianze di cui ai punti 3, 4 e 5 illegittimità dell' atto di contestazione degli addebiti (specificità - carenza elementi essenziali) - e 7 inidoneità della motivazione del provvedimento sanzionatorio a comminare la sanzione (scarsa motivazione).

Questo Collegio Arbitrale di Disciplina ha ritenuto la doglianza di cui al punto 1 del ricorso, preminente rispetto alle ulteriori espresse dall'incolpata

P.Q.M.

accoglie il ricorso proposto dalla Sig.ra S.M. Contabile nella posizione economica di B3 e, per l'effetto, annulla la sanzione del rimprovero scritto.




­IL COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA

SEZIONE V

L'anno 2002 il giorno 22 del mese di febbraio in Roma, presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Collegio Arbitrale di disciplina, riunito nelle persone dei Signori:


1) Pastena Ugo                                 Presidente

2) Canoro Gerardo            componente - relatore

3) Scotucci Rossama         componente

4) Moscagiuri Francesco      componente

5) Tozzi Massimo                 componente

ha assunto la seguente

DECISIONE

Sul ricorso presentato in data 3/11/2001 dal collaboratore amministrativo contabile N.E., in servizio presso la Scuola di formazione di Sulmona, avverso la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per giorni due inflitta dal Capo del Dipartimento dell’A.P. con provvedimento del 15/10/2001.

Visto l’atto di contestazione del 27/672001 con il quale il capo del Dipartimento addebita al rag. N.E. le violazioni delle disposizioni di cui all’art. 23, sub a) e all’art.25, terzo comma, punto 9, del CCNL del 1995 del comparto Ministeri, per aver causato, per grave inosservanza delle disposizioni, un danno all’amministrazione per:

a)aver omesso di procedere alla verifica di cassa di fine anno 2000 ed altre verifiche periodiche per accertare le giacenze di cassa;

b)aver omesso di raffrontare tali giacenze con gli avanzi di cassa alla data del 31/12/2000, causando una errata restituzione della somma di lire 17.395.540 alla Tesoreria provinciale dello Stato

Letto la memoria difensiva dell’incolpato;

Considerato che il termine di 20 giorni per la contestazione degli addebiti è da considerarsi ordinatorio e non perentorio e che nella fattispecie è stato congruamente e ragionevolmente esposto il motivo del ritardo, peraltro non molto lontano dal termine fissato dalla normativa;

Considerato, altresì, che l’incolpato avrebbe dovuto prodigarsi e mettere in atto ogni iniziativa per regolarizzare il servizio, almeno per quanto possibile, chiedendo per le vie brevi, telefono o fax, i registri cassa e del materiale, alla casa di reclusione di Sulmona, ovvero agli altri istituti della Regione, ottenendoli così con assoluta tempestività;

Tenuto presente che l’addebito di cui al punto 1 dell’atto di contestazione non è attribuibile all’incolpato in quanto le verifiche di cassa sono disposte dal Direttore, ai sensi degli art. 665 e 695 del regolamento di contabilità carceraria (R.D. n. 1908 del 1920) e non dal contabile (funzione che svolgeva il ragioniere N.E.); mentre tale impiegato deve rispondere (in parte) della mancata collaborazione in relazione al punto 2) del citato atto di contestazione, per cui complessivamente può a lui attribuirsi l’addebito di un insufficiente rendimento previsto dall’art. 25, comma 2, del CCNL del 1995;

Valutate le gisutificazioni addotte dal rag. N.E.

P. Q. M.

Ai sensi dell’art. 24, lettera c) del CCNL del 1995, per derubricazione, è inflitta la sanzione della multa pari a quattro ore della retribuzione.

 



IL COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA

SEZIONE V

L'anno 2004 il giorno 21 del mese di Ottobre in Roma, presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Collegio Arbitrale di disciplina, riunito nelle persone dei Signori:

Paolo Scurria - Presidente

Carlo Hendel - Componente relatore Componente

Gerardo Canoro – componente

Francesco Moscagiuri - componente


Salvatore Cicco componente

ha assunto la seguente

DECISIONE

sul ricorso presentato dalla Sig.ra P.D., Contabile nella posizione economica di C3, in servizio all'epoca dei fatti contestati presso il C.G.M. di ……., attualmente in servizio presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile di Roma, avverso la sanzione disciplinare della multa di importo pari a quattro ore, irrogato con provvedimento del Capo del Dipartimento Giustizia Minorile datato 01 giugno 2004.

FATTO

Con provvedimento del Capo del Dipartimento Giustizia Minorile, è stata inrrogata alla Sig.ra P.D., Contabile nella posizione economica di C3, in servizio all'epoca dei fatti contestati presso il C.G.M. di ……., la sanzione della multa di importo pari a quattro ore per avere, con il suo comportamento violato le disposizioni del CCNL, in particolare dell'art 13 n° 2, lett,b), ovvero per aver posto in essere una condotta non uniformata ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei confronti del pubblico.

Il procedimento disciplinare prendeva avvio a seguito della presentazione di una relazione di servizio, redatta il 10.01.04 e protocollata al n. 138, con la quale il Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile di Venezia segnalava, all'Ufficio Proce­dimenti Disciplinari del D.G. G., il comportamento tenuto dalla Sig.ra P.D., Vicario e facente funzioni di Direttore.

Nella relazione di servizio è stato evidenziato il comportamento dell'incolpata che, in data 30.12.2003, in occasione della proroga (sino al 31.12.2004) dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 31.12.2003 e in funzione di Vicario del Di­rettore del Centro G.M., in congedo ordinario dal 24.12.1993 al 07.01.2004, ha provveduto ad inoltrare lettere individuali di accettazione della proroga prive della firma del Direttore, con ciò mettendo in atto una procedura che avrebbe determinato la nullità della proroga dei dieci contratti in questione, comportando quindi un danno grave per l'amministrazione e ai lavoratori socialmente utili interessati.

L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari del DGM in data 03.02.2004 ha con­testato alla dipendente la violazione dell'art. 13 del CCNL n° 2, letto B9 "condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei confronti del pubblico" e n° 3, lett. a) seconda parte ovvero "recidiva nelle mancanze che abbiano comportato 1'applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze previste nel comma 2 presentino caratteristiche di particolari gravità".

Il 20 aprile 2004 la Sig.ra P.D., in sede di convocazione per la difesa disciplinare, ha presentato una memoria respingendo le accuse mosse sul proprio comportamento relativamente procedura adottata, dichiarando la sua buona fede ed addebitando il disguido alla mancanza di comunicazione tra il Direttore del CGM e la dipendente Vicaria del Direttore ed ha chiesto la non applicazione della sanzione disciplinare.

L'ufficio per i procedimenti disciplinari del DGM, in data 20.04.04, ha respin­to le eccezioni procedurali proposte nella audizione contestuale, non ravvisando argomentazioni difensive pertinenti, giudicando non del tutto convincenti la buona fede e l'urgenza e irrilevanti le argomentazioni difensive in merito alla mancanza di disposi­zioni, e con procedura alquanto singolare, invece di proporre, ha deliberato "di appli­care alla D.ssa P.D. .omissis la sanzione disciplinare della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione ai sensi dell' art 13, 2, letto b) dell' art 13 CCNL 2003.

Successivamente, in data 01.06.04, il Capo del Dipartimento Giustizia Minori­le, preso atto delle giustificazioni fornite dall'incolpata, ha nuovamente disposto di in­fliggere alla dipendente la sanzione disciplinare della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione ai sensi dell'art 13, 2, lettera b) dell'art 13 CCNL 2003.

In data 27 luglio 2004, la Dipendente ha interessato il Collegio Arbitrale di Disciplina del Ministero di Grazia e Giustizia con apposito ricorso, pervenuto il 28 luglio 2004 e protocollato al n° 4022.

MOTIVI

La Sig.ra P.D. nel suo ricorso ha argomentato eccependo:

l) la violazione dell'art.24, 4° comma, CCNL che prescrive la segnalazione del fatto illecito entro IO gg al competente ufficio per i procedimenti disciplinari;

2) la violazione dell' art. 24, 6° comma, CCNL che fissa la conclusione del procedimento disciplinare entro 120 gg dalla contestazione (03.02.04), notificata all'interessata il 20 luglio 2004;

3) la violazione di legge dell'art. 55, 4° comma D.Lgs 165/2001 sulla valutazione dell'illecito disciplinare da parte del capo della struttura da cui dipendeva la Sig.ra Durastante;

4) l'eccesso di potere per difetto e falsità di motivazione, falsità del presupposto, con­traddittorietà di comportamento.

Il Collegio Arbitrale di Disciplina, esaminato il ricorso, pur rilevando le anomalie relative alla imprecisa corrispondenza tra l'azione amministrativa, oggetto della contestazione, e l'individuazione dell'illecito disciplinare commesso, alla pur corretta derubricazione (che riguarda la recidiva) introdotta senza menzione ed alla doppia irroga della sanzione (deliberata dall'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari e dal Capo del Dipartimento Giustizia Minorile), tuttavia constata che le obiezioni della ricorrente, per ciò che riguarda i punti da 1) a 3), non appaiono degne di pregio.

Infatti, per ciò che riguarda l'eccezione di cui al punto 1), è da tener presente che l'art. 24 del CCNL del Comparto Ministeri del 16.05.01 e successive modificazioni, al comma lO (norma aggiunta dal successivo CCNL del 12 giugno 2003) chiarisce "Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni giuridiche".

Sulla doglianza contraddistinta con il n° 2, il termine finale che questo Collegio Arbitrale ha costantemente considerato, ai fini della estinzione del procedimento, è quello apposto sull'atto di irroga della sanzione, corrispondente al 01.06.2004 (art.24, comma 6, CCNL).

Anche sulla valutazione dell'illecito da parte del capo della struttura da cui di­pendeva la Sig.ra Durastante, questo Collegio ritiene che comunque una valutazione non solo sia consentita, ma anche prescritta dalla norma contrattuale se non altro in considerazione della corretta individuazione della competenza che deve necessaria­mente precedere, nel caso di sanzioni superiori al rimprovero scritto, la trasmissione del procedimento all'Ufficio Disciplinare competente (art. 24, c. 4 e 4 bis CCNL).

Appare invece fondata l'eccezione riportata al punto quattro del ricorso, laddove la ricorrente rileva la notorietà che la proroga dei contratti di lavoro a tempo determi­nato sono costantemente sottoposti a proroga, disposta dal Governo, in sede di appro­vazione della Legge finanziaria che, a seconda delle attività parlamentari e della situa­zione politica contingente, subisce più o meno lunghi ritardi, sempre comunque a cavallo della fine dell'anno in corso e l'inizio del successivo.

Risulta inoltre quantomeno singolare che l'Ufficio I della Direzione Generale del Personale e della formazione, (che ha competenza specifica nella concessione del congedo ordinario ai Direttori dei CC.G.M.) invii, con caratteristiche di estrema ur­genza ed in data 30 dicembre 3003, un provvedimento ad personam di delega del Ca­po Dipartimento al Direttore del CGM di Venezia, per il rinnovo dei contratti in sca­denza, mostrando di non conoscere la sua assenza dal servizio sin dal 24.12.2003 e fino al 7 gennaio 2004.

Dall' esame degli atti si rileva altresì che la Contabile Sig.ra P.D., sia pure in assenza di precise e prevedibili istruzioni circa la reperibilità del Dirigente assente per congedo, abbia inteso dirimere impropriamente la situazione ingarbugliata che andava invece risolta chiedendo semplicemente la rettifica, a vista, della predetta delega all'Ufficio dipartimentale competente e ciò appare, a questo Collegio, suffi­ciente ad evidenziare la buona fede della dipendente.

P.Q.M.

accoglie il ricorso proposto dalla Sig.ra P.D. e, per l'effetto, annulla la sanzione della multa di importo pari a quattro ore, irrogata con provvedimento del Capo del Dipartimento Giustizia Minorile in data 10 giugno 2004.




IL COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA

SEZIONE III


- Presidente: Bonavolontà; Relatore: Cesarano; Componenti: Nicoli, Mezzacapo, Tamburo


ha emesso la seguente

DECISIONE

sul ricorso del 5 ottobre 2004 presentato da N.R., contabile C3 in servizio presso l'Ospedale Psichiatrico di ……., avverso la sanzione disciplinare della censura (rimpro­vero scritto), inflitta con atto del Direttore Reggente l'Ospedale Psichiatrico di ……. in data 21 settembre 2004.

FATTO

Con atto, prot. 9921 del 25-8-2004, il Direttore Reggente l'Ospedale Psichiatrico di ………a contestava a N.R., Contabile C3 in servizio presso lo stesso ospedale, gli illeciti previsti e sanzionati dall'art. 23 letto H) ed I) del C.C.N.L. 1995 e.. successive integrazioni, in particolare per non aver eseguito tempestiva­mente le disposizioni di servizio in ordine alla richiesta di riparazione alla ditta competente, dell'ascensore preposto al servizio di accesso al reparto «Antares», richiesta caratterizzata da «massima urgenza» vista la situazione di «grave rischio» a cui si sarebbe stati esposti in caso di non intervento.

Con il medesimo atto il Direttore A.P. evidenziava che, nonostante le ripetute solleci­tazioni a N.R. per l'esecuzione di quanto disposto, in data 24 agosto 2004, interveniva personalmente con l'ausilio del comandante a convocare la ditta per l'esecuzione dei lavori. Constatava, all'esito dell'incontro con il responsabile della ditta, che i lavori non erano stati effettuati perché, pur in presenza di preventivo, nessuna comunicazione successiva era pervenuta circa l'esecuzione dei lavori.

Convocava N.R. per il giorno 6-9-2004, per le proprie giustificazioni.

In data 6-9-2004 N.R. depositava memoria difensiva prot. 10270, con la quale giustificava il proprio comportamento significando che aveva provveduto a chiamare la ditta e che, a

seguito di un primo intervento con il quale non si era risolto l'incoveniente, successiva­mente aveva richiamato la stessa ditta invitan­dola ad eseguire i lavori necessari per il funzionamento dell'ascensore, precisando che si trattava di lavori di manutenzione ordinaria. Gli veniva risposto che, essendo in ferie B.B. (capo tecnico) a cui competeva di decidere per l'intervento di manutenzione ordinaria, bisognava aspettare il suo rientro dalle ferie il 23-8-2004.

Dichiarava, inoltre, che A.P. sostituiva C.c., Direttore Responsabile dell'ospedale, dalla quale aveva ricevuto precise disposizioni in ordine agli interventi di riparazione e cioè di «effettuare la pratica con la richiesta di preventivi aggiornati e di seguire la richiesta di fondi».

Con atto del 21 settembre 2004 il Direttore Reggente l'Ospedale Psichiatrico di …….., valutate le giustificazioni scritte addotte dall'incolpato in data 6-9-2004, nell'osservare che 10 stesso, pur in presenza di disponibilità immediata all'intervento da parte della ditta contattata, ordine preciso e nulla osta alla spesa da parte della Direzione per far eseguire nel più breve tempo possibile i lavori necessari alla urgente rimessa in funzione dell'ascensore montacarichi, ometteva per 15 giorni di provvedere, creando notevoli disagi nella regolare e corretta distribuzione del vitto e gravi rischi nell’assistenza sanitaria alla popolazione ristretta. Considerata la negligenza dimostrata, infliggeva a N.R. la sanzione della censura (rimprovero scritto).

Avverso il predetto atto N.R. proponeva formale ricorso a questo Collegio in data 5 ottobre 2004, pervenuto in segreteria in data 11-10-2004, nei termini.

Nell'atto di impugnazione N.R. ribadiva quanto indicato nella memoria difensiva -del 6­9-2004, ed in particolare che fino al 24-8-2004 non aveva ricevuto altre indicazioni da A.P. circa i lavori da effettuarsi. Inoltre dichiarava che tale incombenza non rientrava tra i compiti del contabile C3 se non espressamente specificato. '

Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato.

In data 25-10-2004, la Direzione dell'Ospedale Psichiatrico di …….. inoltrava a questo Collegio osservazioni in ordine alle censure sollevate dal ricorrente nei motivi del ricorso, in particolare che la ditta competente all'esecuzione dei lavori era rimasta sempre in attività anche durante il period9 feriale e che, come dichiarato dal capo -,­tecnico della stessa ditta, «!'intervento non era stato ancora effèttuato non per motivi feriali, ma solo e semplicemente perché non: aveva mai ricevuto il nulla osta all'intervento dall'Ufficio Ragioneria nella persona di N.R.».

In data 10-12-2004, il ricorrente compariva davanti a questo Collegio e, nel confermare i motivi del ricorso, dichiarava inoltre: «non ho parlato con la direttrice dal 12 al 24 agosto circa l'impossibilità dell'intervento tecnico per assenza per ferie del capo tecnico della ditta alla quale era affidata la manutenzione degli ascensori».

MOTIVI

Le doglianze sollevate dal ricorrente afferi­scono da un lato la sfera di competenza e dall'altro l'aver comunque eseguito l'incarico affidatogli.

Per quanto concerne la competenza ad 'eseguire l'ordine impartitogli, ritiene questo Collegio che lo stesso ricorrente ammette la propria competenza all'esecuzione quando afferma: «Considerato che non rientra nei compiti del contabile chiamare le ditte se non espressamente specificato».

Nella fattispecie, oltre al fatto che di prassi negli Istituti tali attività vengono eseguite dagli addetti all'Ufficio Ragioneria, la disposizione per l'esecuzione dei lavori da parte della ditta competente era stata impartita in. modo specifico a N.R. da parte di A.P., e pertanto risulta priva di fondamento l'eccezione sollevata sulla competenza.

Per quanto concerne poi l'aver comunque eseguito quanto disposto, questo Collegio ritiene che quanto affermato dal capo tecnico della ditta circa la «disponibilità ad eseguire i lavori, e che solo per l'assenza di nulla osta non si era proceduto all'intervento», concre­tizza la responsabilità di N.R. che non aveva provveduto in tal senso.

Tenuto conto che la Direzione aveva. Raccomandato a N.R. l'urgenza con cui fare eseguire i lavori al fine di evitare inconvenienti che potessero incidere negativamente sulla sicurezza dei ristretti affidati e del personale operante e che la sicurezza, come sostiene l'Amministrazione - nella nota Prot. 12213 del 25-10-2004 -, «con le mancanze commesse dall'interessato è stata gravemente minata» .

Tenuto conto, infine, che N.R. è immune da precedenti disciplinari e che nella fattispecie aveva ricevuto disposizioni dal Direttore titolare sulle procedure da seguire, sottovalutando, comunque, il carattere d’urgenza con cui avrebbe dovuto operare e, ritenuta anche la buona fede e la mancanza di intenzionalità a creare un disservizio circa la funzionalità dell’ascensore in questione, questo Collegio in relazione a quanto previsto dall’art. 25 n. 1 lettera a), novellato art. 13 CCNL vigente, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni da comminare, ritiene essere più idonea quella del rimprovero verbale.

P.Q.M.

Visti gli art. 23 comma 3° lettera H e 1 e 25 comma II e terzo alinea del CCNL comparto Ministero 1994-1997 e successive modificazioni;

visti gli art. 12 comma 1 lettera a) e 13 comma 1 lettera a) CCNL comparto Ministeri 2002-2005, il Collegio accoglie Parzialmente il ricorso e, per l’effetto riduce la sanzione disciplinare della censura (rimprovero scritto) irrogata a N.R. con atto del 21/9/2004 del Direttore reggente dell’O.P.G. di ………. a quella del rimprovero verbale.




COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA

IV SEZIONE


Il collegio arbitrale di disciplina, quarta sezione, composto dai signori:

l) Pastena U go                                     Presidente

2) Canoro Gerardo                               componente relatore

3) Landolfo Mario                                componente

4) Moscagiuri Francesco                      componente

5) Bubbico Filippo                               componente


nella seduta del 4/06/2002 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso presentato il 28/3/2002 dal collaboratore amministrativo contabile M.G., in servizio presso la Casa circondariale di …….., avverso la sanzione disciplinare della multa per un'ora di retribuzione, inflitta dal Capo del Dipartimento dell' A.P. con provvedimento del 5/03/2002.

Visto l'atto di contestazione del 12/11/2001 con il quale il Capo del Dipartimento addebita al rag. M. G. la violazione della disposizione di cui all'art.23, comma 3°, lettera a), e l'infrazione di cui all'art.25, 2° comma, punto l del CCNL sottoscritto il 16/5/95, perché in qualità di responsabile dell'area contabile della Casa circondariale di Mantova ometteva di predisporre i rendiconti amministrativi relativi ai vari capitoli di spesa per il l ° e 2° semestre 1988, nei termini per la presentazione previsti dall'art.333 del regolamento di contabilità generale dello Stato; ometteva il predetto adempimento anche in seguito ai rilievi mossi dalla Corte dei conti;

Considerato che la presentazione dei rendiconti amministrativi dei capitoli di spesa del bilancio dell' amministrazione penitenziario incombeva al Direttore della Casa circondariale di ………, in quanto funzionario delegato;

Tenuto conto che quest'ultimo non ha potuto provvedere entro i termini stabiliti dal regolamento di contabilità generale dello stato in quanto il rag. M.G., addetto all'ufficio ragioneria, non aveva predisposto la documentazione contabile in suo possesso;

Vista la nota del provveditorato regionale di Milano del 29/10/2001 nella quale viene rilevato che il Malaspina non aveva predisposto gli atti istruttori di sua competenza e non aveva reso la dovuta collaborazione al Direttore funzionario delegato;

Letta la memoria difensiva dell'incolpato il quale sostiene che le funzioni e le connesse responsabilità sono demandate ad altra figura professionale, nel caso specifico al funzionario delegato e che non risulta che egli sia stato destinato ad un provvedimento in tal senso; che era oberato da numerosi incarichi da parte del Dipartimento e aveva provveduto, prima della richiesta del Provveditorato di Milano del procedimento disciplinare, ad inviare all'organo di controllo il 90% dei rendiconti arretrati;

Ritenute che le giustificazioni siano da prendere in considerazione e che il Provveditorato ed il Direttore avrebbero dovuto richiedere tempestivamente all'amministrazione centrale di non caricare il M. di compiti vari (ispettivi e di docenza) che non avrebbero potuto non distogliere dai carichi di lavoro istituzionali nella sede di servizio;

Considerato che nella fattispecìe occorre applicare il principio della gradualità e della proporzionalità della sanzione disciplinare ai fatti oggetto del procedimento disciplinare;

PQM

ai sensi dell'art.24, lettera c) del CCNL del 1995, per derubricazione dell'illecito, è inflitta la sanzione del rimprovero verbale

Il componente relatore Canoro




COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA


Il   collegio arbitrale di disciplina, quarta sezione, composto dai signori:

1)   Ciccotti Raffaele, presidente

2) Canoro Gerardo, componente relatore

3)  Meo Baldo, componente

4)  Moscagiuro Francesco, componente

5)  Bubbico Filippo, componente

nella seduta del 12/11/96 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul  ricorso  presentato  il  6/5/96  dal  collaboratore  amministrativo contabile D.N.G., in servizio presso la Casa di reclusione di ………., avverso la sanzione disciplinare del rimprovero scritto irrogata dal Direttore per predetta Casa di reclusione con provvedimento del 3/5/96.

Visto l'atto di contestazione in data 5/4/96, con il quale il Direttore della Casa di reclusione di ……… addebita al collaboratore amministrativo contabile  di  aver  avuto  una  condotta  non  conforme  ai  principi  di correttezza, di collaborazione e di aver effettuato con lettera del 26/2/96 rimostranza  all'ordine  di  servizio  del  17/2/96 con  toni  polemici  e oppositivi.

Vista la lettera del 4/3/96 con la quale il D.N. precisa che non aveva nessuna intenzione denigratoria nei confronti del Direttore e che nella lettera di rimostranza del 26/2/96 segnalava la grave situazione in cui versa l'ufficio ragioneria della Casa di reclusione di ………

Vista la memoria difensiva presentata dal predetto collaboratore in data  15/4/96,  nella quale  viene precisato che  l'atto di  contestazione dell'addebito è stato effettuato oltre i 20 giorni da quando il Direttore ha redatto l'ordine di servizio (17/2/96) e risposto alla rimostranza del D.N. (2/3/96).

Letti i motivi del ricorso del 6/5/96 avverso la sanzione disciplinare, presentato per il tramite della C.I.G.L. di Padova.

Considerato che il provvedimento di irrogazione della sanzione non e motivato sufficientemente, in quanto si fa un semplice richiamo ai motivi indicati  nell'art.23  del  CCNL e che l'atto di  contestazione  è  stato effettuato dopo i 20 giorni previsti, oltre a non contenere la convocazione scritta per la difesa entro 5 giorni dalla contestazione degli addebiti.

ACCOGLIE

il ricorso e annulla la sanzione del rimprovero scritto irrogata dal Direttore della Casa direclusione di ……… in data 3/5/96 al collaboratore amministrativo contabile D.N.G.




COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA

IV SEZIONE


Il collegio arbitrale di disciplina, quarta sezione, composto dai signori:

1) Pastena Ugo                                     Presidente

2) Canoro Gerardo                               componente relatore

3) Scotucci Rossana                             componente

4) Moscagiuro Francesco                     componente

5) Bubbico Filippo                               componente


nella seduta del 19/4/2002 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso presentato l’11/2/2002 dal Direttore area C3 D.F.A., vice direttore della casa circondariale di ………, avverso il decreto del Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del 24/1/2002, con cui le veniva inflitta la sanzione del rimprovero scritto, prevista dall’art.24 lettera B del vigente CCNL, comparto Ministeri, sottoscritto il 16/5/95;

Visto l’atto di contestazione del 2/10/2001 con il quale il Capo del Dipartimento contesta alla dr.sa D.F.A., quale reggente della casa circondariale di Bologna in sostituzione del Direttore titolare,  assente per malattia dal 12/4/2001 al 20/8/2001, le irregolarità indicate nell’atto di contestazione succitato, rilevate nel corso della verifica ispettiva, che hanno tra l’altro contribuito a causare l’ammanco di circa un miliardo di lire; in particolare, la ricorrente non avrebbe espletato i compiti del Direttore previsti dal regolamento di contabilità carceraria, approvato con regio decreto 16/5/1920 n.1908,  in materia di contabilità di cassa degli istituti penitenziari;

Letto il ricorso dell’11/2/2002 con il quale la ricorrente chiede la sospensione del procedimento disciplinare in quanto colpita da una informazione di garanzia da parte della Procura della repubblica di Bologna per i fatti oggetto dell’indagine amministrativo-contabile; altresì, la ricorrente eccepisce la violazione del principio di proporzionalità non essendo la sanzione disciplinare adeguata al caso in concreto, in quanto nei periodi di sostituzione del Direttore titolare non ha mai avuto formali consegne di cassa previste dal regolamento di contabilità carceraria ed ha fatto tutto ciò che rientrava nei poteri effettivamente spendibili dallo stesso;

Letta la nota n.118 del 6/3/2002 con la quale l’ufficio disciplina del Dipartimento dell’A.P. precisa che non era venuto a conoscenza dell’informazione di garanzia ricevuta dalla D.F., di cui è cenno nel punto precedente e che quindi non esistevano i presupposti per la sospensione del procedimento disciplinare; né risulta alcun cenno , nella sua memoria difensiva cui fa riferimento anche in occasione della sua convocazione, della informazione di garanzia;

Tenuto conto che la Dr.sa D.F.A. sostituiva il Direttore titolare senza aver ricevuto una formale consegna della gestione contabile dell’istituto penitenziario di ………. e quindi data la brevità delle sostituzioni avvenute in situazioni particolari (malattia del direttore titolare), senza ricevere neppure le chiavi della cassa di riserva e, di conseguenza, non sono a lei imputabili tutti i capi indicati nell’atto di contestazione succitato;

Tuttavia, una pur minima responsabilità è da imputare alla ricorrente in quanto quale Direttore reggente e quindi quale superiore gerarchico del ragioniere contabile che si è appropriato di una ingente somma di denaro, avrebbe dovuto ordinare per iscritto le incombenze contabili prescritte dal regolamento e, successivamente in mancanza di adempimento da parte del ragioniere, richiedere visite ispettive dei superiori ovvero iniziare procedimento disciplinare;

P.Q.M.

il collegio arbitrale di disciplina annulla per derubricazione la sanzione disciplinare della censura e infligge quella del rimprovero verbale prevista dall’art.25, comma 2, del CCNL del 1995.




COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA

IV SEZIONE

il collegio arbitrale di disciplina, quarta sezione, composto dai signori:

1) Pastena Ugo                  Presidente

2) Canoro Gerardo  componente - relatore

3) Carlo Hendel                 componente

4) Moscagiuri Francesco   componente

5) Mario Carotenuto          componente


nella seduta del 9/8/2005 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso presentato il 30/5/05 dal contabile C3 G. M. in servizio presso la Casa circondariale di ………., avverso la sanzione del rimprovero scritto inflitta  in data 4/5/05 dal Direttore della casa circondariale suddetta.

IN  FATTO  E  IN  DIRITTO

Il Direttore della casa circondariale di …….., con atto di contestazione del 24/2/2005, addebitava alla  rag. G.M., capo area ammin.vo contabile, l’infrazione disciplinare di “scarso rendimento” per:

a)non aver accreditato ad alcuni detenuti somme di denaro pervenute sul c/c postale intestato alla Direzione;

b)aver versato in Banca d’Italia la somma di euro 37.518,46 per spese non effettuate sul cap. 1766 (mercedi detenuti) e di non essersi prodigato per far lavorare i detenuti e, quindi, di corrispondere le mercedi e così esaurire i fondi disponibili;

c)aver causato un “residuo negativo” di euro 3.549,10 sul cap. 1765 per spese impegnate superiori alla disponibilità finanziaria, senza prodigarsi in tempo per evitare tale supero di spesa.

La rag. G.M. con atto del 21/3/2005 eccepiva che:

1)in relazione al punto a) della contestazione spiega come l’ufficio bancoposta usa inviare preventivamente l’estratto conto corrente postale e successivamente i postagiri relativi agli accrediti, con notevole lasso di tempo. Poiché sull’estratto del c/c non sono indicati i beneficiari era praticamente impossibile provvedere all’accredito fino a quando non sarebbe pervenuto il postagiro;

2) in relazione al punto b) chiarisce che l’organo competente a impegnare le spese è il funzionario delegato e non il collaboratore di questi; inoltre, che la verifica numerica ed il riscontro effettivo dei lavoranti rientra tra i compiti del Direttore e dell’educatore;

3)in relazione al punto c) gli impegni di spesa per l’acquisto di beni erano stati assunti dal Direttore, come risulta dagli atti firmati.

Il Direttore della Casa circondariale di …….. in data 4/5/2005 non accoglieva le giustificazioni fornite dalla rag. G. e infliggeva la sanzione disciplinare del rimprovero scritto.

La ragioniera predetta impugnava il provvedimento di sanzione con ricorso del 30/5 eccependo:

a) per quanto riguarda il punto a): che “secondo la ricostruzione del Direttore parrebbe che la contezza riguardo all’esistenza ed alla consistenza delle somme accreditate in favore della casa circondariale di Ragusa poteva avvenire anche con modalità diverse dall’estratto conto”; “pare il caso rilevare come il presupposto indefettibile di carattere cartolare che possiede l’estratto conto è indiscutibile, anzi è esperienza comune come lo stesso pervenga solitamente in ufficio anche a distanza di tempo”;

b)in riferimento al punto b): “evidenzia il Direttore come l’incolpata non si sia domandata se “trattavasi di somme necessarie”, tale fatto sarebbe avvalorato da una colpevole sufficienza. Infine, il tutto si muoverebbe sulla costruzione in forza del quale in capo al contabile C3, incombono obblighi specifici” si rileva in tal senso come la normativa di riferimento è chiara; infatti il funzionario delegato è tenuto all’impostazione dei programmi di spesa, al controllo delle stesse ed al rispetto dei programmi. Trattasi dunque di funzioni proprie del funzionario delegato”;

c)in riferimento al punto c):”nel reiterare quanto svolto nelle deduzioni si fa riserva di produrre in sede di audizione e su base cartolare ulteriori elementi probatori”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Collegio, dopo aver ascoltato l’incolpata nell’audizione del 5 luglio 2005 e acquisito altri documenti probatori, è venuto nella determinazione che le giustificazioni addotte possano ritenersi degne di accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.

Tale convincimento è fondato sulla considerazione che il Direttore di un istituto penitenziario nello svolgimento della mansione di funzionario delegato, è il responsabile delle spese ordinate e appone il visto di liquidazione della spesa indicata nei prospetti contabili preparati dal ragioniere.

Il funzionario delegato redige i programmi di spesa avvalendosi della collaborazione del capo area e, dopo averli firmati, ne dispone l’invio al competente Provveditorato regionale per l’approvazione e per il finanziamento. Dopodiché provvede alla ordinazione delle forniture, servizi e lavori, sempre con la collaborazione del capo area amministrativo contabile (nel caso in questione la ragioniera contabile C3). Pertanto, responsabile dell’attuazione dei programmi di spesa dei capitoli di bilancio è il funzionario delegato, il quale è il responsabile della gestione dei fondi accreditatigli dal Provveditorato regionale dell’A.P.

Al riguardo, appare opportuno ricordare quanto si è detto in altre decisioni di questo Collegio e cioè che, come è costantemente affermato dalla giurisprudenza (vedasi ad es. la decisione della Corte dei conti, regione Emilia, n.2026 del 25/9/93) ……..il Direttore al vertice della struttura gerarchica dell’organizzazione del singolo istituto carcerario deve sopraintendere a tutte indistintamente le parti del servizio, dare gli ordini opportuni, curare la scrupolosa osservanza delle leggi, dei contratti, autorizzare i pagamenti, i movimenti di entrata e di uscita, di carico e scarico delle materie ……. ……”..ecc.

Pertanto, anche in relazione alle giustificazioni addotte, appare infondata l'imputazione di scarsa collaborazione, diligenza  e mancato controllo, atteso che dalla documentazione fornita dalla rag. G. risulta chiaramente che la stessa è esente da colpa perché:

1)in riferimento al punto a), ove si addebita il mancato accredito di somme ai detenuti è notorio che è materialmente impossibile ricavare dall’estratto conto i nominativi dei beneficiari delle somme accreditate sul conto corrente intestato alla Direzione; cosa che è possibile soltanto quando perviene il postagiro;

2)in riferimento al punto b): il mancato utilizzo dei fondi per il pagamento delle mercedi non è imputabile al capo area amministrativo-contabile in quanto è lo stesso Direttore che, collaborato dall’educatore, ammette al lavoro i detenuti, mentre il capo area ammin.vo-contabile, sulla base delle presenze lavorative fornite dallo stesso Direttore, deve unicamente provvedere al conteggio e all’accredito della mercede ai detenuti interessati;

3)in riferimento al punto c): la rag. G. ha dimostrato che gli impegni di spesa che hanno superato il budget assegnato sul cap. 1765, risultano dalle lettere di ordinazione firmate dallo stesso Direttore e, al riguardo, non può non tenersi conto che anche se il collaboratore prepara i documenti, è il Direttore che prima di apporre la firma sugli stessi deve accertarsi se può essere assunto un impegno di spesa o meno.

P.Q.M

Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla la sanzione disciplinare del rimprovero scritto inflitta alla  Rag. G.M. inflitta dal Direttore della Casa circondariale di ……… in data 4/5/05




COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA


Il          collegio  arbitrale di disciplina, quarta  sezione,  composto dai signori:

1)         Ciccotti Raffaele, presidente

2) Canoro Gerardo, componente relatore

3)         Meo Baldo, componente

4)         Moscagiuro Francesco, componente

5)         Bubbico Filippo, componente

nella seduta del 10/12/96 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul ricorso presentato il 20/6/96 dal collaboratore amministrativo  contabile  M.F., in servizio  presso  la Casa  di reclusione di ……., avverso la sanzione disciplinare della  multa  irrogata   dal   Direttore   generale  del  Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria con provvedimento del 28/5/96.

Visto  l1atto  di  contestazione  del 20/3/96,  con  il  quale  il Direttore  generale dell1A.P. addebita al collaboratore amministrativo contabile Mortoro Francesco varie violazioni di servizio

Vista  la memoria difensiva presentata dal predetto  collaboratore in  data  13/5/96, nella quale vengono indicate le  giustificazioni  per ogni addebito contestato.

Visto  il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare della  multa  per la sola violazione dell'art.668 del  regolamento  di contabilità  carceraria  (R.D.1908  del   16/5/1920), per  non  aver effettuato  la  verifica  di cassa in occasione  di  diverse  consegne della  chiave  della   cassa   di   riserva   ad  altri  collaboratori dell'ufficio ragioneria.

Letti i motivi del ricorso del 20/6/96 presentato per il tramite del Dr. Sturniolo Ignazio, con il quale si adducono varie giustificazioni che anche se non fanno venir meno la negligenza dimostrata nel consegnare la chiave senza verbale di consegna, sono da ritenere sufficienti ad attenuare il comportamento del M.

Ritenuto che per gli addebiti di cui ai punti I) e 2) del provvedimento di  irrogazione della sanzione della multa il M. si è  giustificato facendo  presente  che  consegnava, senza predisporre  anche un  verbale  di consegna,  una  copia della chiave della cassa di riserva sulla base di situazioni urgenti e della prassi usata nell'istituto di ……..

Osservato  che  la  sanzione  è  stata  applicata  per  la  violazione dell'art.668  del  regolamento di  contabilità  carceraria  (R.D.  1908 del 16/5/1920), il quale invero non prevede alcun verbale di verifica di cassa (sia corrente che di riserva) nei casi di passaggio di consegna di una delle tre chiavi. Tale articolo prevede, invece, la verifica di cassa ad ogni cambiamento del Direttore, del ragioniere capo e del contabile.

Ritenuto che il Mortoro non svolgeva presso la Casa di reclusione di Rebibbia le funzioni di ragioniere capo per cui deteneva una copia della chiave della cassa di riserva a titolo di impiegato della Direzione. Ne consegue  che sempre il M. ha violato le disposizioni di cui alla circolare n.3141 del 21/11/1985, le quali prevedono la redazione di un verbale in ogni passaggio della chiave della casa di riserva.

Considerato che la sanzione inflitta non è graduata e proporzionata alla gravità delle violazioni di servizio, le quali sono state causate da impellenti necessità della Direzione e dalla prassi in vigore nella Casa di reclusione di ……..

ACCOGLIE

parzialmente il ricorso e irroga la sanzione disciplinare del rimprovero scritto,  ai  sensi  dell'art.25,  comma  secondo,  del  CCNL  del  3/3/95, annullando la  sanzione  della  multa di importo pari a  quattro ore di retribuzione.




Il Collegio Arbitrale di Disciplina

Sezione II

Composta dai Sig.ri:

Salvatore Izzo Presidente

Francesco Moscagiuri componente

Gerardo Canoro componente supplente

Roberto Rondelli componente

Rossana Scotucci Componente relatore - estensore

Nella seduta del giorno 15/09/2004 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso presentato O. E., Direttore Coordinatore d'Istituto penitenziario, già direttore della Casa di Reclusione di …… e della Casa Mandamentale di ………; attualmente in servizio presso il Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria della Toscana, avverso la sanzione disciplinare del rimprovero scritto, irrogata in data 24/6/2004.

Con provvedimento dell’1/3/2004 il Direttore Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - contestava alla ricorrente, funzionario amministrativo, l'infrazione di cui all'art. 13, comma 2 lett. A) e c), con l'aggravante di cui al comma 3, lettera A), del CCNL del 12/06/2003, perché quale responsabile dell' organizzazione, del coordinamento e dello svolgimento delle attività della Casa mandamentale di ………, ometteva di dare disposizioni adeguate e non effettuava i dovuti controlli sui servizi vari e sull'esecuzione da parte del personale delle diverse attività di loro competenza secondo la normativa vigente; con ciò contribuendo a determinare le irregolarità rilevate nel corso di attività di Polizia giudiziaria che davano origine ad un procedimento penale, conclusosi con sentenza di archiviazione del GIP del 24/06.2003.

In particolare, gli inadempimenti contestati alla ricorrente interessavano la gestione generale dell'Istituto che, a seguito delle indagini ispettive messe in atto, risultava in uno stato di sostanziale abbandono, soprattutto nel settore amministrativo contabile dell'Istituto.

Nella memoria difensiva depositata in sede di convocazione per le discolpe, la ricorrente portava in evidenza il fatto che gli addebiti a lei contestati riguardavano atti e fatti emersi in data 28/12/200l, ovvero allorché la stessa aveva già da circa due mesi lasciato la Direzione della Casa mandamentale di ………. (ottobre 2001). Faceva inoltre osservare di non essere stata mai coinvolta nel procedimento penale apertosi in seguito all'emergere delle irregolarità di rilevanza penale. Pertanto, non essendo persona sottoposta ad indagini, non ostavano motivi affinché non si procedesse ad eventuale contestazione, senza indugio, già alla data di conoscenza delle irregolarità stesse. Di conseguenza rileva un vizio di legittimità per intempestività dell'atto di contestazione essendo trascorsi due anni dall' avvenuta conoscenza dei fatti da parte degli organi competenti a procedere disciplinarmente.

In data 24/06/2004 veniva inflitta, per gli illeciti contestati, la sanzione disciplinare del rimprovero scritto contro il quale la ricorrente ha proposto formale impugnazione, con atto del 12/07/2004, chiedendone l'annullamento richiamando integralmente le argomentazioni formulate nella discolpa del 15 maggio 2004.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo collegio, dopo aver ascoltato le dichiarazioni rese a verbale dalla ricorrente che si è presentata avanti questo organo in data 15/09/2004, ed esaminati gli atti contenuti nel fascicolo, osserva.

L'organo disciplinare considera le argomentazioni pronunciate nella memoria difensiva dall'incolpata in merito ai vizi formali inerenti l'attivazione del procedimento e quindi circa la intempestività della contestazione, non applicabili nella fattispecie in quanto ritiene gli elementi contestati quelli emersi dagli accertamenti svolti in sede penale che hanno messo in luce le irregolarità poi sanzionate. In conseguenza di tale affermazione la contestazione risulterebbe essere stata fatta nei termini prescritti. Questo collegio tuttavia ritiene di non condividere tale orientamento, giacchè, dall' esame degli atti, risulta provato che l'amministrazione periferica (Provveditorato Regionale dell'amministrazione Penitenziaria) era nelle condizioni di intraprendere l'iniziativa di propria competenza, già dalla data del 20/2/2002. Precisamente si vuol fare riferimento alla nota inviata dal Nucleo Operativo Regionale di Polizia Penitenziaria, al Provveditore Regionale della Toscana, con la quale si portano a conoscenza i fatti e le irregolarità riscontrate nelle ispezioni. Con medesima nota, risulta inoltre trasmessa una dettagliata e puntuale verifica ispettiva redatta dal D.G. (ausiliario nell'attività di P.G.), nella quale sono ben ravvisabili e circostanziate le irregolarità di natura amministrativa e contabile che evidenziano condotte suscettibili di valutazione disciplinare, e che conducono alla piena conoscenza dei fatti, presupposto per l'amministrazione per attuare gli opportuni interventi di propria competenza per l'esercizio del potere disciplinare. In considerazione del fatto che la ricorrente non è stata mai indagata penalmente, era possibile innescare, nei propri confronti e nell'imminenza degli accadimenti, un procedimento disciplinare sulla base delle risultanza emerse dall'indagine ispettiva e formalizzate in data 6/2/2002 nella relazione del Rag. D.G.. Invero, la contestazione degli addebiti, come eccepita dalla ricorrente, non presenta elementi nuovi che possano far ritener legittimo, da parte dell'organo disciplinare competente, l'inizio del procedimento alla data del 1/3/2004, in violazione dei principi, più volti richiamati, di immediatezza e tempestività dell' azione suddetta. D'altra parte non si rinvengono negli atti conclusivi del procedimento penale che non ha mai interessato la ricorrente, fatti o atti diversi o nuovi da quelli già conosciuti dall'Amministrazione alla data del 20/2/2002, (nota citata allegata agli atti).

L'atto sanzionatorio quindi si pone in contrasto con il principio di tempestività ed immediatezza contestando fatti emersi già da due anni, eccepibili nei termini che la normativa prescrive. Per questi motivi il Collegio Arbitrale di Disciplina, decide sul vizio di legittimità che il procedimento presenta, e sollevato dall'esame nel merito della questione, valuta intempestiva la formulazione, avvenuta in data 1/3/2004, della contestazione dell' addebito disciplinare a carico del ricorrente.

Per i motivi suesposti

ACCOGLIE

il ricorso presentato in data 12/07/2004 da O. E. e per l'effetto annulla la sanzione disciplinare del rimprovero scritto. Così deciso in Roma da tutti gli arbitri il giorno 15/09/2004.




Collegio arbitrale di disciplina
Se
zione quinta


L'anno duemilaotto il giorno ventidue del mese di febbraio presso il Ministero della Giustizia, il Collegio Arbitrale di disciplina, sezione Quinta, composto dai signori:

- Maria Pia Pagliaro

- Salvatore Cieco

- Agnese Labadia

- Francesco Moscagiuri

- Gerardo Canoro

HA EMESSO LA SEGUENTE DECISIONE

Sul ricorso del 27 novembre 2007 43, notificato in pari data, il Dr. C.P., Dirigente della Casa Circondariale di ....... ha contestato alla Sig.ra S.M. di aver violato la normativa vigente in materia disciplinare per aver inviato direttamente al Sig. Provveditore del ..... D.A.P. la nota del 29.9.2007 contenente le proprie dimissioni dall'ufficio cassa.

FATTO

Nell'atto il Dr. P. fa riferimento ad un richiamo verbale inflitto, per una "similare" infrazione in data 16.8.2007 n. prot. 0057917.

La sig.ra M. è, pertanto, invitata a presentare giustificazioni in ordine ai fatti contestati entro 15 giorni.

In data 31 ottobre 2007 la ricorrente fa pervenire al Direttore della Casa Circondariale di ...... le proprie giustificazioni. (nota n. 947/Ris).

La Sig.ra M., nel sostenere la genericità della contestazione, illustra i motivi del suo comportamento e le problematiche collegate allo spostamento del locale adibito alla conservazione dei generi di monopolio del carcere, di cui ha la titolarità della gestione e delle quali ha informato, più volte, il diretto superiore gerarchico.

La nota riporta dichiarazione non sottoscritta e priva di data (da attribuirsi, presumibilmente, al direttore) di inidoneità delle giustificazioni e conseguente decisione di procedere nell' irrogazione del "richiamo scritto".

Successivamente, in data 8 novembre 2007, il superiore convoca, formalmente, l'incolpata per il 12 novembre 2007 per la "definizione disciplinare (rimprovero scritto) instaurato nei suoi confronti".

In data 12 novembre 2007 viene redatto verbale di audizione della Sig.ra M. che conferma il contenuto della nota a discolpa del 31.10.2007.

In data 14 novembre 2007 con provvedimento prot. 10365 il Dirigente commina la sanzione del rimprovero scritto (censura) per violazione dell'art. 24 lettera b del CCNL Comparto Ministero motivandola per "reiterazione dell'invio della corrispondenza inerente l'ufficio, direttamente al Provveditorato Regionale del Lazio senza rispettare la via gerarchica".

In data 29 novembre 2007 la proponente chiede copie degli atti del fascicolo del procedimento la cui autorizzazione al rilascio esclude parte della documentazione che la riguarda;

In data........................ la Sig.ra M., costituitasi a mezzo Avv.ti ........ del foro di Roma, fa pervenire al Collegio di disciplina del Ministero della Giustizia rituale ricorso avverso l'atto sanzionatorio inflittole.

Nell' atto vengono illustrati i motivi del gravame: la mancata affissione del codice disciplinare, l'illegittimità dell' atto di contestazione degli addebiti, e della sanzione per carenza degli elementi essenziali, la segretazione degli atti del procedimento e l'erroneità, nel merito, della sanzione nonché l'omessa disamina delle giustificazioni della dipendente.

La difesa conclude con la richiesta di pronuncia di illegittimità e/o nullità della sanzione ed, in via di estremo subordine, per la riduzione della stessa.

In data 5 febbraio 2008 perviene al Collegio nota illustrativa n. 1153 del 30.1.2008, a firma del Direttore del carcere di ....... con allegata documentazione riservata, con la quale il Direttore ribadisce la responsabilità disciplinare della dipendente che, nell'invio della corrispondenza, "doveva seguire la via gerarchica come prescrive l'art. 16 del T.D. degli impiegati civili dello Stato, D.P.R. 1957 n.3".

Alla missiva risulta allegato un carteggio contenente copia della lettera di dimissioni del 27.7.2007 prot. 54287 trasmessa dalla Sig.ra M. direttamente al Provveditorato regionale.

Il Collegio viene a conoscenza, altresì, della corrispondenza riservata tra il Direttore ed il Provveditore, tra cui la nota 57977 del 16.8.2007, con cui il Provveditore del ....... - D.A.P. invita il Direttore a richiamare l'impiegata per non essersi attenuta alla normativa vigente in tema di corrispondenza sulla quale risulta annotata, in data 30.8.2007, l'assicurazione di aver provveduto al informare la dipendente, ai sensi del CCNL 1995 in data 30.8.2007.

Con successiva nota riservata n. 935 datata 5.9.2007, il Dirigente comunica, ufficialmente, al Provveditore di aver richiamato la dipendente.

Il Provveditore con nota pro t. 70526 del 9.10.2007 - prot. Ris. 942 dell' 1l.10 .2007, lamenta la reiterazione del comportamento della dipendente per avere, la stessa, inviato, direttamente al suo ufficio, le dimissioni dall 'ufficio cassa ed invita il superiore diretto a valutare l'avvio di un procedimento disciplinare;

Con nota riservata, prot. 943 del 17.10.2007, il Direttore trasmette relazione sul comportamento della M.

Con l'ulteriore documentazione l'Ufficio trasmette anche una dichiarazione resa in data 30.1.2008 dal dipendente Sig. O.A. che, su richiesta del direttore, riferisce in merito al richiamo verbale del 30.8.20 comminato alla Sig.ra M.;

Della data della seduta per l'esame del ricorso fissata per il 22 febbraio 2008 sono avvisate l'Amministrazione e la parte ricorrente.

Il 22 febbraio 2008 compare personalmente la ricorrente, assistita dall'Avv.to ....... che eccepisce la disapplicazione dell'art. 16 del DPR n. 3/57 a fondamento dell'atto sanzionatorio rilevando, altresì, la violazione del diritto di difesa ed il comportamento non sanzionabile dell'incolpata.

La stessa rende, a verbale, dichiarazioni a sua discolpa.

MOTIVI

Il ricorso si ritiene fondato.

Il Collegio rileva, infatti, che l'atto sanzionatorio de quo risulta viziato ab origine per disapplicabilità della prescrizione sul pedissequo rispetto della via gerarchica in occasione dell' invio della corrispondenza all'ufficio ex art. 16 T.D. impiegati civili dello Stato, D.P.R. 1957 n.3.

Sul punto si richiamano l'art.72 del Dlgs 29/93 ed in attuazione di quanto in esso stabilito l'art. 43 del CCNL 1994-1997 così come risulta all' art 69 comma 1 del Dlgs 165/2001 e dal relativo allegato A, punto I "Ministeri".

Nel merito il Collegio sottolinea che dal contenuto della documentazione prodotta dalla dipendente e delle dichiarazioni rese dalla stessa all'audizione del 22 febbraio 2008 e della corrispondenza riservata intercorsa tra gli Uffici, emerge la rappresentazione di una dettagliata realtà organizzativa improntata su una rigida supremazia, piuttosto che su un funzionale rapporto dinamico e costruttivo tra le persone.

Infatti, il Direttore ha ignorato la responsabilità diretta della gestione in capo alla rag. M., la quale, in quanto consegnatario dei generi di monopolio (tabacchi e bolli) deve provvedere alla conservazione dei generi stessi in locali idonei, al fine di evitare deterioramenti o furti, di cui è esente soltanto se dimostra alla Corte dei conti di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitarli.

Orbene, l'invio diretto delle dimissioni al Provveditore è successivo ai diversi tentativi, scritti ed orali, della dipendente di risolvere le problematiche afferenti alla "gestione tabacchi" della quale la stessa era responsabile.

Alla stessa stregua, non risulta notificato il richiamo verbale asserito dal Direttore che, ancorché inflitto, precedentemente, per il medesimo motivo, avrebbe potuto condizionare la scelta del dipendente nell'inoltro delle dimissioni adottando il percorso gerarchico.

Un'esauriente istruttoria, oltre a verificare la configurabilità o meno di un comportamento sanzionabile ed un completo esercizio di difesa dell'incolpata, avrebbe consentito la verifica della fondatezza delle doglianze del responsabile del servizio.

Il limite della mera gerarchia, superato ed imposto dai nuovi modelli strategici privatizzati, poteva essere, dunque, sfruttato dai superiori, come punto di forza per il buon andamento dei servizi

IL PRESIDENTE  nel sostenere la genericità della contestazione, illustra i motivi del suo comportamento e le problematiche collegate allo spostamento del locale adibito alla conservazione dei generi di monopolio del carcere, di cui ha la titolarità della gestione e delle quali ha informato, più volte, il diretto superiore gerarchico.

La nota riporta dichiarazione non sottoscritta e priva di data (da attribuirsi, presumibilmente, al direttore) di inidoneità delle giustificazioni e conseguente decisione di procedere nell'irrogazione del "richiamo scritto".

Successivamente, in data 8 novembre 2007, il superiore convoca, formalmente, l'incolpata per il 12 novembre 2007 per la "definizione disciplinare (rimprovero scritto) instaurato nei suoi confronti".

In data 12 novembre 2007 viene redatto verbale di audizione della Sig.ra M. che conferma il contenuto della nota a discolpa del 31.10.2007.

In data 14 novembre 2007 con provvedimento prot. 10365 il Dirigente commina la sanzione del rimprovero scritto (censura) per violazione dell'art. 24 lettera b del CCNL Comparto Ministero motivandola per "reiterazione dell 'invio della corrispondenza inerente l'ufficio, direttamente al Provveditorato Regionale del ..... senza rispettare la via gerarchica".

In data 29 novembre 2007 la proponente chiede copie degli atti del fascicolo del procedimento la cui autorizzazione al rilascio esclude parte della documentazione che la riguarda;

In data........................ la Sig.ra M., costituitasi a mezzo Avv.ti ......... del foro di Roma, fa pervenire al Collegio di disciplina del Ministero della Giustizia rituale ricorso avverso l'atto sanzionatorio inflittole.

Nell' atto vengono illustrati i motivi del gravame: la mancata affissione del codice disciplinare, l'illegittimità dell' atto di contestazione degli addebiti, e della sanzione per carenza degli elementi essenziali, la segretazione degli atti del procedimento e l'erroneità, nel merito, della sanzione nonché l'omessa disamina delle giustificazioni della dipendente.

La difesa conclude con la richiesta di pronuncia di illegittimità e/o nullità della sanzione e, in via di estremo subordine, per la riduzione della stessa.

In data 5 febbraio 2008 perviene al Collegio nota illustrativa n. 1153 del 30.1.2008, a firma del Direttore del carcere di ..... con allegata documentazione riservata, con la quale il Direttore ribadisce la responsabilità disciplinare della dipendente che, nell'invio della corrispondenza, "doveva seguire la via gerarchica come prescrive l'art. 16 del T.D. degli impiegati civili dello Stato, D.P.R. 1957 n.3".

Alla missiva risulta allegato un carteggio contenente copia della lettera di dimissioni del 27.7.2007 prot. 54287 trasmessa dalla Sig.ra M. direttamente al Provveditorato regionale.

Il Collegio viene a conoscenza, altresì, della corrispondenza riservata tra il Direttore ed il Provveditore, tra cui la nota 57977 del 16.8.2007, con cui il Provveditore del ...... - D.A.P. invita il Direttore a richiamare l'impiegata per novembre 2007 della Sig.ra S. M., contabile B3, in servizio presso la Casa Circondariale di ...... avverso la sanzione disciplinare del rimprovero scritto (censura), inflitto con atto del 14 novembre 2007 dal Dirigente Dr. C. P.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale di disciplina accoglie il ricorso di Mannella Stefania, contabile B3 in servizio presso la Casa Circondariale di Latina e per l'effetto annulla la sanzione disciplinare del rimprovero scritto (censura).