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E’ stata pubblicata la nuova edizione 2016 del "Codice di contabilità di amministrazione e contabilità penitenziaria", contenente la raccolta della normativa e circolari dal 1920 al 2016.  Sono state poi aggiornate le edizioni del "Funzionario delegato dell'A.P." e del "Manuale dell'operatore penitenziario" con le recenti normative della riorganizzazione del Ministero e del Dipartimento e della materia contrattuale. Cliccare su "pubblicazioni" per visionare gli indici dei testi. Sempre su "pubblicazioni" è visibile la mia monografia "Una vita vissuta per il carcere"

 
Mansione di capo area e di contabile PDF Stampa E-mail

Riporto nuovamente le disposizioni in materia in quanto mi risulta che alcune Direzioni non ne sono a conoscenza e dispongono incarichi contabili da ritenersi “illegittimi”

Con la circolare n.0059879 del 15/2/05 il Dipartimento ha diramato disposizioni per l’applicazione del D.P.R. 254/02 (regolamento dei consegnatari e dei cassieri) stabilendo che esso si applica nelle strutture diverse dagli istituti penitenziari, mentre in questi ultimi si applica il regolamento di contabilità carceraria (regio decreto del 1920).

Si riporta uno stralcio della predetta circolare riguardante l’attribuzione della funzione di capo area e di contabile degli istituti penitenziari:

“ In relazione alla scelta concreta dei soggetti a cui affidare gli incarichi di che trattasi, si esprime l'orientamento che debba privilegiarsi il criterio della collocazione nella qualifica più elevata, in considerazione della rilevanza dei compiti e delle responsabilità connessi con le funzioni di contabile di cassa, del materiale, o di consegnatario. Posto quindi, che le funzioni di capo area - addetto al riscontro contabile, vadano affidate al funzionario più elevato in grado, o - in presenza di più soggetti di pari qualifica - a quello ritenuto più idoneo per capacità, esperienza e qualità professionali, a svolgere l'incarico, le altre funzioni dell'area contabile sopra citate vanno affidate al restante personale con la qualifica più elevata.

Tenuto conto che in alcuni istituti e servizi possono prestare servizio più unità appartenenti all’area funzionale C,(1) posizione economica C3,(2) si ritiene che tali figure, in aggiunta a quelle individuate in precedenza, possano essere chiamate a svolgere le funzioni di contabile o consegnatario.

Analogamente, qualora in una struttura vi fosse carenza di operatori di adeguata qualifica, per l'assolvimento delle più volte citate funzioni, si potrà fare ricorso ad operatori dell'area funzionale B, posizione economica B2, se ritenuti idonei in relazione alla dimensione ed alla complessità della struttura.

Per quanto attiene alla norma contenuta nell'articolo 9, primo comma, relativa all'anzianità triennale prevista per la nomina a consegnatario, essa - per i contabili costituisce un utile orientamento, ma non va applicata in modo pedissequo: infatti qualora nell'istituto non siano presenti funzionari con tale requisito, le funzioni possono essere assegnate a soggetti con minore anzianità, purché ritenuti idonei all’assolvimento dei relativi compiti.(3)

La nomina a consegnatario è disciplinata dagli articolo 7 e 8 del più volte citato D.P.R. 254, che ne affida il compito al titolare dell'ufficio periferico. Ciò può valere anche per la nomina a contabile degli istituti penitenziari. Si ricorda che gli incarichi di contabile e consegnatario vanno conferiti con provvedimento formale, da inviare alla competente Ragioneria provinciale dello Stato, alla Corte dei conti, a questa Direzione Generale(limitatamente all'ISSPE, alle Scuole di Formazione, al Centro amministrativo ed al GOM), al Provveditore regionale (relativamente alle strutture da questi dipendenti). “


(1) Ora area III

(2) Ora posizione economica F4

(3) Ad es. un contabile C1 assegnato di recente può assumere la funzione di contabile (dopo il periodo di prova) soltanto qualora nell’istituto vi sia in servizio un altro ragioniere di area C, che in tal caso assumerà la funzione di capo area. Viceversa, se nell’istituto vi sono in servizio due ragionieri di area C, essi assumeranno la funzione di capo area e di contabile, mentre il contabile nuovo assunto svolgerà compiti di collaborazione fino a quando avrà l’anzianità di tre anni.