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E’ stata pubblicata la nuova edizione 2016 del "Codice di contabilità di amministrazione e contabilità penitenziaria", contenente la raccolta della normativa e circolari dal 1920 al 2016.  Sono state poi aggiornate le edizioni del "Funzionario delegato dell'A.P." e del "Manuale dell'operatore penitenziario" con le recenti normative della riorganizzazione del Ministero e del Dipartimento e della materia contrattuale. Cliccare su "pubblicazioni" per visionare gli indici dei testi. Sempre su "pubblicazioni" è visibile la mia monografia "Una vita vissuta per il carcere"

 
Gestione delle entrate e delle spese del fondo dei detenuti PDF Stampa E-mail

Mi pervengono continue richieste di pareri in merito alle riscossioni e ai pagamenti del fondo dei detenuti da parte del personale del corpo di polizia penitenziaria.

 

Nonostante la normativa fosse dettagliata nel Manuale dell’operatore penitenziario, gli operatori contabili, e non, esprimono ancora dubbi sulla competenza del personale del Corpo per la riscossione e per il pagamento delle spese del fondo dei detenuti.

Pertanto, di seguito ribadisco e dettaglio  maggiormente quanto scritto nel Manuale:

“Tutto il denaro che possiede il detenuto all'ingresso dell'istituto, quello che viene depositato dai familiari ammessi al colloquio, nonchè il denaro che viene consegnato dalle forze dell'ordine che scortano il detenuto durante la traduzione, vie­ne ricevuto dal comandante dell'Istituto per il tramite di agenti addetti (es. portinai o matricolisti), i quali rilasciano apposita ricevuta staccandola dal bollettario mod. 94.

L’accettazione del denaro da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria è prevista dall’art. 689 del regolamento di contabilità carceraria, mentre tale compito non è previsto dal regolamento di servizio del predetto Corpo  (D.P.R. 82/99). E ciò comporta non pochi contrasti tra il personale del Corpo e il personale contabile.

Il denaro così depositato va poi consegnato al contabile giornalmente, quando supera l’importo di lire 50.000,[1] oppure successivamente, in mancanza del cassiere. Di ogni versamento ricevuto il contabile rilascia la quietanza mod. 14  e il Direttore emette il relativo ordine di riscossione a favore del fondo detenuti

 

Tuttavia, il  Dipartimento ha più volte invitato le Direzioni a limitare il periodo di tempo di detenzione di denaro dei detenuti nelle mani di per­sone che non siano contabili (es. portinai, matricolasti, comandanti ecc.).[2]

Pertanto, in certo qual modo vi è una formale autorizzazione del Dipartimento che consente, anche se per breve periodo, al personale del Corpo di tenere in deposito fondi dei detenuti.

E a tal riguardo, va precisato che il regolamento di contabilità car­ceraria non prevede l'obbligo di ritirare a cura del contabile il denaro dei detenuti ogni 10 giorni (c.d. decade). Ciò è d’obbligo segnalarlo perché purtroppo è prassi consolidata che il contabile riscuote il denaro dei detenuti, da parte del personale del Corpo, ogni 10 giorni.

Il denaro, invece, che perviene ai detenuti a mezzo posta (vaglia ordinari) o a mezzo assegni, viene regi­strato, a cura del Direttore o di un suo delegato (che può essere un collaboratore dell’ufficio segreteria o dell’area ragioneria), sul mod. 26 e periodicamente consegnato al contabile oppure giornalmente in caso di importi notevoli.[3]

Il contabile provvede poi ad accreditare gli importi dei va­glia e degli assegni ai singoli detenuti dopo la effettiva ri­scossione, alla quale provvederà personalmente o tramite un suo delegato. All’incaricato del Direttore il contabile rilascerà apposita quietanza da apporre sul registro mod.26.

Per quanto riguarda le “spese per conto dei detenuti”, nella prassi esse sono effettuate dal personale che riceve i fondi dei detenuti, utilizzando i fondi stessi e periodicamente viene poi consegnato al contabile il saldo tra le somme riscosse e le spese sostenute. Anche tale prassi non è regolamentare in quanto è il contabile che dovrebbe provvedere personalmente al pagamento delle spese minute dei detenuti.

Tuttavia, poiché il contabile non è presente in tutte le ore del giorno ed è assente nei giorni festivi, è consentito che il pagamento venga effettuato dal personale addetto all’ufficio matricola che è in possesso del denaro riscosso per conto dei detenuti.

Trattasi di incombenze che anche se non sono previste per il personale del Corpo cadono su questo personale che è sempre presente nell’istituto. Ovviamente, la documentazione delle spese pagate va presentata al contabile per il rimborso appena possibile, perché non è prevista dal regolamento la “c.d. decade” come avviene nella prassi.


[1] Così elevato ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 347/94. Il limite originario era di 50 lire.

[2] Circolare  3149  dai 23/12/85

[3] Art. 638 del regolamento di contabilità carceraria.