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E’ stata pubblicata la nuova edizione 2016 del "Codice di contabilità di amministrazione e contabilità penitenziaria", contenente la raccolta della normativa e circolari dal 1920 al 2016.  Sono state poi aggiornate le edizioni del "Funzionario delegato dell'A.P." e del "Manuale dell'operatore penitenziario" con le recenti normative della riorganizzazione del Ministero e del Dipartimento e della materia contrattuale. Cliccare su "pubblicazioni" per visionare gli indici dei testi. Sempre su "pubblicazioni" è visibile la mia monografia "Una vita vissuta per il carcere"

 
Organizzazione degli uffici cassa delle amministrazioni statali PDF Stampa E-mail

Con il decreto ministeriale del 21/2/2006 sono state emanate le norme per l’organizzazione degli uffici cassa delle amministrazioni statali, destinato ai cassieri che sono tenuti ad applicare il regolamento dei consegnatari e cassieri (D.P.R. 254/02), con esclusione delle amministrazioni dotate di autonomia amministrativa e contabile.

Pertanto, il suddetto decreto del 21/2/06 si applica , nell’amministrazione penitenziaria, per i cassieri dei Provveditorati regionali, Scuole di formazione, UEPE, ecc. e non degli istituti penitenziari, per i quali si applica, come è noto, il regolamento di contabilità carceraria n. 1908 del 1920.

A conferma di quanto sopra, va osservato che l’art. 4 del decreto elenca i pagamenti che il cassiere è autorizzato ad effettuare, ai sensi degli articoli da 32 a 42 del regolamento D.P.R. 254/02, mentre il cassiere (meglio il contabile di cassa) degli istituti penitenziari, effettua pagamenti di ogni specie, ai sensi del regolamento di contabilità penitenziaria, non previsti dal suddetto art.4.

Inoltre, l’art. 5 prevede un “registro di cassa generale e “registri cassa sezionali” che vanno utilizzati negli uffici dell’amministrazione penitenziaria, ad esclusione degli istituti penitenziari, per i quali il regolamento di contabilità carceraria prevede altri tipi di registri.

L’art. 8, inoltre, autorizza il cassiere a depositare le somme prelevate in contanti dagli ordini di accreditamento a lui concessi in un conto corrente bancario o postale appositamente istituito, ai sensi dell’art. 346 del regolamento di contabilità generale dello stato (R.D. 827/1924). Tale disposizione non si applica, ovviamente, per i contabili degli istituti penitenziari.