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E’ stata pubblicata la nuova edizione 2016 del "Codice di contabilità di amministrazione e contabilità penitenziaria", contenente la raccolta della normativa e circolari dal 1920 al 2016.  Sono state poi aggiornate le edizioni del "Funzionario delegato dell'A.P." e del "Manuale dell'operatore penitenziario" con le recenti normative della riorganizzazione del Ministero e del Dipartimento e della materia contrattuale. Cliccare su "pubblicazioni" per visionare gli indici dei testi. Sempre su "pubblicazioni" è visibile la mia monografia "Una vita vissuta per il carcere"

 
relazione illustrativa del regolamento contabilità carceraria PDF Stampa E-mail

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL

REGOLAMENTO

DI CONTABILITA’ CARCERARIA

 

 

 

Per meglio comprendere il remoto regolamento di contabilità carceraria bisogna riportarsi all’epoca dell’emanazione avvenuta nel 1920, quando l’amministrazione carceraria era alle dipendenze del Ministero degli interni e i funzionari direttivi dipendevano funzionalmente dalla Prefettura e gerarchicamente dall’allora Procuratore del re.

La gestione dei fondi di bilancio era affidata al Ministero degli interni che provvedeva ad assegnare i fondi alla Prefettura competente per territorio, la quale anticipava i fondi al carcere.

Per tale motivo in quell’epoca non esisteva la figura del ragioniere capo (ora capo area) e non esisteva il riscontro contabile in quanto il Direttore non emetteva titoli di spesa, poichè non gestiva fondi di bilancio, tanto è vero che in tutto il regolamento non vi è nessun articolo che tratti di esecuzione di spese di bilancio e le funzioni del Direttore, del Vice direttore e del contabile riguardano soltanto le gestioni fuori bilancio e del materiale.

Per tale motivo molti articoli sembrano incomprensibili e incompatibili con le attuali funzioni ed ecco la necessità di indicare in calce ad ogni articolo note di chiarimento e di osservazioni.

La svolta avvenne con il passaggio dell’amministrazione carceraria dal Ministero degli interni a quello della giustizia, con l’emanazione del regio decreto n.1890 del 28 giugno 1923, che dotò gli istituti di autonomia contabile e il Direttore fu autorizzato ad emettere titoli di spesa. Infatti, fu disposto l’esonero degli uffici di ragioneria delle Prefetture dalla gestione contabile delle carceri e l’attribuzione all’amministrazione penitenziaria centrale di emettere “anticipazioni”[1] ai Direttori delle carceri principali per il pagamento delle spese di funzionamento.

In quell’anno fu emanato anche la nuova legge di contabilità generale dello Stato e l’anno successivo il relativo regolamento, tuttora vigenti, con i quali fu prevista l’emissione di aperture di credito a favore dei funzionari delegati, in sostituzione delle preesistenti “anticipazioni”.

Sorse così la necessità del ragioniere che apponesse il visto sui titoli di spesa (riscontro contabile) che emetteva il Direttore e ciò fu statuito con l’art. 301 del regolamento degli II.PP. (n.787 del 1931)  “il ragioniere dirige e sorveglia il servizio  di ragioneria, del cui buon an­damento è direttamente responsabile; che, inoltre, appone il visto sui titoli di spesa emessi dal Direttore, se nulla trovi da osservare, e risponde in solido con il funzionario delegato delle spese effettuate in eccedenza sulle aperture di credito”.

Tale importante disposizione trasferì di fatto le funzioni di vice direttore contenenti nel regolamento di contabilità carceraria, al ragioniere, che con la normativa del pubblico impiego aveva la qualifica di ragioniere capo (ora capo area). Per tale motivo in tanti articoli del regolamento la dicitura “vice direttore” va sostituita con “ragioniere capo” (ora capo area).

Inoltre, le disposizioni del regolamento di contabilità carceraria costituiscono una normativa speciale che sovraintendono a quelle della contabilità generale valide per tutte le amministrazioni statali, ma limitatamente a quegli aspetti contabili non trattati nella contabilità generale dello Stato.

Al riguardo è opportuno riportare quanto stabilito dalla circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 26 del 9/9/15.

Il D.P.R. n. 254/2002[2] costituisce una disciplina a carattere generale, non applicabile, come già evidenziato, alle Forze armate, ai Corpi di polizia e assimilati, in quanto esplicitamente dotati di autonomia regolamentare in materia.Tale autonomia è riconosciuta anche al Corpo della Polizia penitenziaria, il quale è connotato, tra l’altro, da una sua specifica peculiarità, essendo incardinato nel Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e operando prevalentemente all’interno degli Istituti penitenziari.

D’altro canto, non essendo il predetto Corpo dotato di un apposito regolamento, a norma dell’articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 254/2002, si applicano, in materia di gestione del materiale mobile, le disposizioni recate dal R.D. 16 maggio 1920, n. 1908, che, pur riflettendo l’organizzazione dell’epoca,  riguarda la complessiva gestione amministrativo-contabile degli Istituti penitenziari.

Ora, in considerazione delle peculiarità che caratterizzano tale gestione, si ritiene che il regolamento contenuto nel R.D. n. 1908/1920 rechi una normativa ‘speciale’, per cui resta ancor oggi applicabile agli Istituti penitenziari, pur nel contesto generale rappresentato dal più volte citato  D.P.R. n. 254/2002.

Di conseguenza, la normativa contabile speciale contenuta nel regolamento carcerario di cui trattasi, non va applicata negli uffici e servizi che non costituiscono una struttura penitenziaria, in quanto il regolamento contabile è diretto soltanto agli istituti penitenziari. Infatti, all'epoca dell'emanazione del regolamento esistevano soltanto gli istituti carcerari, mentre non erano ancora istituiti i Provveditorati regionali, i Magazzini vestiario, gli UEPE ecc. Per tali strutture non penitenziarie, quindi, va applicata la normativa generale contenuta nel regolamento dei consegnatari e cassieri approvato con il succitato D.P.R. 254/02, la quale non prevede la figura del contabile ma quella del consegnatario e del cassiere.

Per quanto riguarda la gestione del fondo dei detenuti, nel regolamento si parla di fondo particolare e del fondo di lavoro dei detenuti, diciture giuridiche dell’allora vigente regolamento penitenziario, le quali, come è noto, sono state sostiuite rispettivamente dal fondo vincolato e disponibile, con l’ordinamento penitenziario del 1975.

Ma non passa inosservata la mancata disciplina nel regolamento contabile del 1920 delle gestioni dei tabacchi e valori bollati e delle quote mantenimento, gestioni che furono introdotte rispettivamente dalla circolare del 1929, riportata nel Codice di contabilità penitenziaria, e dal regolamento penitenziario del 1975.

 

 

 

 


[1] Per tale motivo ancora adesso nella prassi si parla di “versamento avanzo anticipazioni” cioè il versamento in tesoreria dei i fondi di bilancio precedentemente prelevati e non utilizzati.

[2] Regolamento dei consegnatari cassieri delle amministrazioni dello Stato