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E’ stata pubblicata la nuova edizione 2016 del "Codice di contabilità di amministrazione e contabilità penitenziaria", contenente la raccolta della normativa e circolari dal 1920 al 2016.  Sono state poi aggiornate le edizioni del "Funzionario delegato dell'A.P." e del "Manuale dell'operatore penitenziario" con le recenti normative della riorganizzazione del Ministero e del Dipartimento e della materia contrattuale. Cliccare su "pubblicazioni" per visionare gli indici dei testi. Sempre su "pubblicazioni" è visibile la mia monografia "Una vita vissuta per il carcere"

 
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LIMITE DI SPESA DEL FUNZIONARIO DELEGATO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA[1]

La legge di contabilità generale dello Stato non fissa espressamente l'importo massimo di spesa che il funzionario delegato può disporre per i pagamenti.

Soltanto nel 1990, con l’art. 37 della legge 395 (riforma del Corpo di polizia penitenziaria), fu disposto che il funzionario delegato potesse provvedere a spese nei limiti di lire 200 milioni (euro 103.291,37), e da allora nella prassi si è sempre detto erroneamente di limite di spesa a disposizione del funzionario delegato dell'A.P .

Ma tale limite riguardava, invece, le spese in economia, in quanto l’art. 37 suddetto modificava il primo comma dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1977, n. 967,[2] e l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 3 gennaio 1987 n.1, convertito dalla legge 6 marzo 1987 n.64,[3] che trattavano le spese in economia dell’amministrazione penitenziaria.

Per le altre spese, infatti, non esisteva un limite di spesa (si pensi al pagamento delle mercedi detenuti ammontanti nei grandi Istituti a centinaia di milioni di lire), fino a quando nel 1994 l’articolo 9 del D.P.R. 367, ha stabilito per tutte le amministrazioni statali che l'ammi-nistrazione competente accredita i fondi ai funzionari delegati per le spese concernenti l’attuazione di programmi o lo svolgimento di attività comunque rientranti nelle competenze attribuite ai dirigenti medesimi, nei limiti di lire 2.500.000.000 (euro 1.291.142,24), per ogni singola apertura di credito.

Quindi, accertato che il limite di 200 milioni di lire  disposto con l’art. 37 della legge 395/90 riguarda le spese in economia, va rilevato che tale disposizione è ormai superata, in quanto il nuovo Codice degli appalti (decreto legislativo n.50/16) ha abrogato il precedente codice, che disciplinava all’art.125 le procedure in economia, le quali ora non esistono più per le forniture, servizi e lavori, perché non trattate dal nuovo Codice degli appalti (infatti non c’è più traccia della dicitura “economia”).

In sostanza, allo stato attuale il funzionario delegato non effettua più spese in economia con i fondi assegnati con le aperture di credito, ma spese delegate rientranti nell’art. 9 del D.P.R. 367/94 succitato.

 

Rag. Gerardo Canoro

 


[1] Da “Il funzionario delegato dell’A.P.” del rag. Canoro G.

[2] Prevedeva il limite di spesa in economia del funzionario delegato di lire 50 milioni

[3] Prevedeva il limite di spesa in economia del funzionario delegato di lire 100 milioni